Accesso alle misure di accoglienza e sindacato sul silenzio della P.A. (TAR Toscana n. 331 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra silenzio-inadempimento la condotta dell’Amministrazione che, a fronte dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, abbia preso in carico la domanda inserendo l’istante in una lista d’attesa ordinata secondo il criterio cronologico, nei limiti delle oggettive disponibilità di posti. La relazione dell’Amministrazione che illustri i fatti di causa e lo stato del procedimento non ha natura provvedimentale e non è pertanto autonoma-mente impugnabile. Nel giudizio sul silenzio, la sopravvenuta adozione di misure organizzative in corso di causa esclude l’inerzia procedimentale e determina il rigetto delle censure.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, aveva presentato in data 21 marzo 2023 istanza di accesso alle misure di accoglienza. Dolendosi del preteso silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ha proposto ricorso chiedendo la declaratoria dell’inerzia e la condanna a provvedere, sul presupposto che l’art. 17 della direttiva 2013/33/UE imponesse un obbligo chiaro e incondizionato di accoglienza.
Costituitosi il Ministero dell’Interno, la Prefettura ha depositato una relazione illustrativa del 27 novembre 2023, dalla quale emergeva l’inserimento del ricorrente in lista d’attesa, con posizione inizialmente pari al 73° posto e, al 23 novembre 2023, al 53° posto, in attesa dell’assegnazione a un CAS. Avverso tale relazione il ricorrente ha proposto motivi aggiunti. Respinta la tutela cautelare, la causa è giunta alla decisione dopo un’ordinanza collegiale che aveva assegnato termine per integrare l’autocertificazione resa ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo una questione di rito, escludendo la necessità di un mutamento dal rito camerale a quello ordinario. I motivi aggiunti, infatti, ripropongono le medesime doglianze sull’asserita inerzia e si rivolgono contro una relazione dell’Amministrazione che, essendo illustrativa dei fatti di causa e dello stato del procedimento, non assume carattere provvedimentale e non è autonomamente impugnabile.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’Amministrazione, sia pure in corso di causa, ha dimostrato di avere preso in carico la domanda del ricorrente, inserendolo da subito nella lista d’attesa secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. Tale condotta è stata attuata nei limiti delle oggettive possibilità della P.A. e in attesa della disponibilità di posti in struttura.
Da qui l’esclusione della dedotta inerzia procedimentale. Il Collegio richiama, in termini analoghi, la sentenza T.A.R. Toscana n. 1042 del 14 novembre 2023, confermando l’orientamento secondo cui l’inserimento in lista, con criteri trasparenti e aggiornati, costituisce attuazione dell’obbligo di accoglienza compatibile con le risorse disponibili, e non omissione.
Le censure sono pertanto respinte, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità del caso. Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, il Collegio l’accoglie: il ricorrente ha dichiarato la sussistenza delle condizioni di reddito e le censure, pur respinte, non si prestano a un vaglio di manifesta infondatezza. La liquidazione dell’onorario è rinviata a separato provvedimento su istanza del difensore.
Nota della Redazione
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