Emersione dal lavoro irregolare: la pericolosità sociale va valutata in concreto (TAR Toscana n. 330 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, l’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020 impone all’amministrazione un giudizio di pericolosità sociale effettivo e in concreto, basato sulla natura e gravità dei fatti ascritti e non su un mero rinvio alle condanne. Il provvedimento che riconosce valore ostativo alle sole condanne pregresse, senza valutazione attualizzata della condotta successiva e dell’inserimento sociale, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. La valutazione deve tenere conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati, del radicamento e dell’integrazione raggiunti, in linea con i principi della Corte costituzionale n. 88 del 2023.

Il Fatto

Il ricorrente presentava innanzi alla Prefettura di Firenze istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava l’istanza, desumendo dalla presenza di numerose condanne un giudizio diretto di elevata pericolosità sociale.

Avverso il provvedimento l’interessato proponeva ricorso, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare e, all’esito, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nell’architettura motivazionale del diniego. La Questura si era limitata a richiamare quattro condanne, tutte riconducibili alle ipotesi dell’art. 381 cod. proc. pen., ed a esprimere un parere negativo fondato su di esse. La Prefettura, dal canto suo, aveva richiamato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la riabilitazione, ritenendo le sentenze ostative alla procedura.

Il TAR ricostruisce la disciplina della sanatoria: accanto alle condanne automaticamente ostative, di cui alla lett. c) del comma 10, la lett. d) consente all’amministrazione di desumere la pericolosità compiendo una valutazione discrezionale e complessiva. Richiamando TAR Veneto n. 1098 del 2022, si afferma che il giudizio deve essere effettivo e concreto, non potendosi limitare al rinvio a un atto giudiziario.

Con TAR Lombardia n. 965 del 2022 il Collegio sottolinea che vanno verificate e bilanciate le circostanze favorevoli: il periodo di permanenza in Italia, il tempo trascorso dalla condanna, l’espletamento di lavoro stabile, il grado di radicamento e integrazione sociale.

Nel caso concreto i reati risultano commessi tra il 2001 e il 2009; i giudizi penali non sono gravi, spesso accompagnati da attenuanti generiche, con pena sospesa in tutti e quattro i casi. Anche il richiamo al Tribunale di Sorveglianza non qualifica diversamente l’istruttoria, poiché il rigetto dipendeva solo dal decorso dei termini di legge per il beneficio. La Prefettura, dunque, si è limitata a riconoscere valore ostativo alle condanne, senza valutazione attualizzata.

Tale impostazione contrasta con i principi della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che richiede di apprezzare la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo trascorso e il livello di integrazione raggiunto, per evitare un giudizio astratto lesivo dell’art. 8 CEDU. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, ai fini di una nuova valutazione. Le spese sono compensate e il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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