Obbligo di provvedere sull’istanza di declassificazione di strada vicinale (TAR Liguria n. 1276 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario frontista, in ragione della vicinitas, è titolare di un interesse differenziato e qualificato a conoscere l’esatta classificazione del tratto di strada vicinale che costeggia il suo fondo e a vederla eventualmente mutata a seguito di un procedimento di declassificazione. Ne deriva che, proposta istanza in tal senso, nasce in capo all’amministrazione comunale l’obbligo di provvedere con decisione espressa, anche quando non sussistano i presupposti per l’accoglimento. La declassificazione delle strade è procedimento autoritativo volto a far corrispondere la definizione giuridica alle caratteristiche effettive e attuali della viabilità, chiarendo assetto dei poteri e responsabilità. È invece rigettata la domanda risarcitoria per danno da ritardo: il ristoro presuppone la spettanza del bene della vita e, ove la valutazione dell’interesse pubblico sia rimessa ad ampia discrezionalità, il giudizio prognostico non può darsi per scontato.

Il Fatto

I proprietari di un lotto di terreni, in prossimità del quale corre un tratto della strada denominata “Strada Vicinale Tre Scalini”, presentano in data 14 ottobre 2024 istanza al Comune per ottenere la declassificazione e la soppressione di quel tratto, lamentandone lo stato di abbandono, l’assenza di illuminazione e la conformazione impervia. L’obiettivo dichiarato è unire il sedime al lotto già di loro proprietà e curarne la manutenzione.

Decorsi i termini senza alcun riscontro, i proprietari agiscono ex artt. 31 e 117 d.lgs. n. 104/2010 per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni da ritardo. Il Comune resta contumace; si costituisce la Città Metropolitana di Genova eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che, trattandosi di strada comunale vicinale, la competenza alla sua eventuale declassificazione spetta al Comune ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a), della L.R. Liguria n. 3/1999. Da ciò consegue l’estromissione dal giudizio della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, prive di legittimazione passiva.

Nel merito, l’azione avverso il silenzio proposta nei confronti del Comune è fondata. Il Tribunale richiama TAR Veneto Venezia, Sez. I, n. 41 del 2018, secondo cui l’atto di declassificazione non determina di per sé la perdita dell’uso pubblico della strada, ove questa conservi l’idoneità a garantirne un’utilizzazione pubblica. Sottolinea poi, con TAR Umbria Perugia, Sez. I, n. 211 del 2012, la natura autoritativa del procedimento, volto a realizzare la corrispondenza tra le caratteristiche effettive delle strade e la loro definizione giuridica, eliminando perniciose incertezze sull’assetto dei poteri e sulle correlate responsabilità.

Su queste basi il Collegio qualifica l’interesse dei proprietari frontisti come differenziato e qualificato, radicato nella vicinitas, ad un bene della vita oggetto di potere amministrativo. Richiamando Cons. giust. amm. Sicilia n. 430 del 2021, afferma che il titolare di una simile situazione giuridica è legittimato a presentare istanza, dalla quale nasce in capo all’amministrazione quantomeno l’obbligo di pronunciarsi, anche in assenza di una norma che attribuisca un autonomo diritto di iniziativa. Il Comune è pertanto tenuto ad assumere una decisione espressa, anche quando non vi siano i presupposti per l’accoglimento.

È invece rigettata la domanda risarcitoria. In tema di silenzio illegittimamente serbato, il riconoscimento del danno da ritardo non è svincolato dalla verifica della spettanza del bene della vita e configura solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, ovvero avrebbe dovuto essere senz’altro adottato, in quanto atto dovuto e vincolato, secondo un giudizio prognostico. Nel caso di specie la valutazione dell’interesse pubblico alla declassificazione è rimessa al Comune ed è ampiamente discrezionale, sicché la spettanza del bene della vita non può darsi per scontata. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e ordina al Comune di provvedere entro trenta giorni dalla pubblicazione, compensando integralmente le spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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