Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 359 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente a percepire il beneficio della Carta elettronica assume valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il giudicato sia passato in forza e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In caso di perdurante inerzia va ordinata l’esecuzione entro sessanta giorni, con nomina del commissario ad acta e condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata negli interessi legali maturandi fino all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, con sentenza n. 271/2025, l’accertamento del diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare in suo favore la somma di euro 1.000,00.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Tribunale verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.
Alla luce di tali accertamenti, il ricorso è accolto. Viene ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega; su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essa è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, dell’Amministrazione oppure quello effettuato dal commissario. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. pl., n. 8 del 2021, precisando che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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