Accesso al PEF oscurato e onere di allegare l’interesse ostensivo (TAR Toscana n. 473 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., il richiedente che insista per l’ostensione integrale di un documento contenente segreti tecnici e commerciali è tenuto ad allegare l’interesse sostanziale che giustifica la conoscenza dei dati oscurati. Tale onere consente all’amministrazione e al giudice di effettuare il vaglio di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente rilevante che l’istante è legittimato a tutelare. In difetto di allegazione, la pretesa ostensiva non è meritevole di tutela e il ricorso è respinto. La valutazione di indispensabilità operata dall’amministrazione, che abbia accolto l’opposizione del controinteressato, resta ferma quando il ricorrente non dimostri l’interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso integrale.
Il Fatto
La ricorrente, società attiva nel settore della logistica portuale, aveva presentato in via separata ricorsi per ottenere l’affidamento in concessione di alcuni lotti del Porto di Piombino e per contestare la scelta dell’Autorità di Sistema Portuale di affidare quegli stessi lotti alla controinteressata, a compensazione delle aree cedute per l’insediamento del rigassificatore. In quel contesto la società ha presentato un’istanza di accesso il 2 ottobre 2024, chiedendo la documentazione relativa al procedimento concessorio.
Dopo la notifica del ricorso ex art. 116 c.p.a., l’amministrazione ha evaso parzialmente l’istanza in più riprese: l’11 novembre 2024, con una nota del 15 novembre 2024 e, da ultimo, il 18 dicembre 2024. In quest’ultima occasione ha trasmesso il Piano Economico Finanziario in versione oscurata, accogliendo l’opposizione della controinteressata e operando una valutazione di indispensabilità tra l’accesso ai dati sensibili e le esigenze difensive dell’istante. La ricorrente ha insistito per l’ostensione integrale del PEF, assumendolo inutilizzabile nella parte oscurata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso è in massima parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata progressivamente completata l’ostensione di tutti i documenti richiesti. Il contenzioso resta perciò limitato alla sola pretesa di ottenere il PEF in versione integrale.
Su questo punto il Tribunale osserva che la ricorrente non ha indicato, né in sede procedimentale né in giudizio, quale interesse sostanziale possa giustificare la conoscenza dei dati oscurati. Manca dunque la dimostrazione dell’interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale, collegato alla difesa in giudizio dei propri diritti. L’allegazione è necessaria per consentire all’amministrazione il vaglio sul nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione giuridicamente rilevante.
Il Collegio ritiene inoltre indubbio che il PEF contenga informazioni sulle strategie imprenditoriali della controinteressata, sulla clientela e sul bacino di utenza, sulle fonti di finanziamento, sugli investimenti in nuove infrastrutture e sulle caratteristiche prestazionali delle dotazioni aziendali. Tali informazioni, una volta note, potrebbero essere utilizzate dalla ricorrente per elaborare progetti concorrenti alla scadenza delle concessioni.
Il Tribunale valorizza un ulteriore elemento: il PEF era stato presentato dalla controinteressata nel procedimento di estensione della propria concessione demaniale, ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, con avviso pubblicato il 15 novembre 2023, senza che la ricorrente presentasse osservazioni o istanze concorrenti. Allo stato degli atti, pertanto, essa non può contestare la legittimità del procedimento ex art. 36 cod. nav. al quale non ha partecipato.
La residua pretesa ostensiva non è dunque meritevole di tutela e il ricorso è respinto in tale parte, con declaratoria di parziale improcedibilità per il resto. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità dei procedimenti implicati dalle istanze di accesso.
Nota della Redazione
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