Revocazione ammissibile ma infondata per l’omessa pronuncia sulla decadenza (Cons. Stato n. 5561 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ordinaria, l’omessa pronuncia su una questione riproposta in appello ex art. 101, co. 2, cod. proc. amm. sotto forma di eccezione integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, co. 1, n. 4), cod. proc. civ., quando derivi da mera svista percettiva e non da errore interpretativo. Nel merito, la decadenza del permesso di costruire ex art. 15, co. 4, d.p.r. n. 380/2001 è impedita quando il mancato inizio dei lavori sia dipeso dall’incertezza sulla formazione del titolo edilizio ingenerata dalla stessa amministrazione, in violazione dei doveri di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, co. 2-bis, l. n. 241/1990. L’amministrazione non può scaricare sul privato gli effetti negativi del proprio illegittimo comportamento.

Il Fatto

Un Comune ha presentato ricorso per revocazione ordinaria avverso una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il provvedimento di decadenza dal permesso di costruire rilasciato per silenzio assenso a una proprietaria.

La vicenda origina dall’istanza di permesso di costruire presentata e rimasta priva di risposta, poi dichiarata irricevibile nell’attestazione di perfezionamento del silenzio assenso. Con una prima sentenza il T.A.R. accertava la formazione del titolo. Successivamente il Comune adottava un provvedimento di decadenza fondato su due cause autonome: il mancato inizio dei lavori entro un anno e l’incompatibilità con il piano urbanistico comunale sopravvenuto. Il T.A.R. respingeva il ricorso sulla prima causa, assorbendo la seconda. Il Consiglio di Stato, in appello, accoglieva il gravame ritenendo non maturata la decadenza in base al principio di buona fede. Il Comune ricorre ora per revocazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la fase rescindente. Il provvedimento impugnato era plurimotivato: poggiava su due cause decadenziali autonome, il mancato inizio dei lavori e l’entrata in vigore del PUC incompatibile. Il giudice di appello ha incentrato tutta la motivazione sull’art. 15, co. 2, senza esaminare la seconda questione, pur riproposta dal Comune con memoria ex art. 101, co. 2, cod. proc. amm.

L’omessa pronuncia su un profilo devoluto può integrare errore di fatto revocatorio ex art. 395, co. 1, n. 4), cod. proc. civ., purché derivi dalla mancata percezione della questione sotto forma di domanda o eccezione. Richiamando la giurisprudenza Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 1997, Sez. VI, n. 6749 del 2019 e Sez. II, n. 5662 del 2021, il Collegio distingue l’errore percettivo dall’errore interpretativo. Nel caso concreto la sentenza, pur riportando il titolo del motivo di appello sulla decadenza ex art. 15, co. 4, ne ha frainteso i termini, riconducendolo alla diversa ipotesi dell’art. 15, co. 2. La mera svista assurge pertanto a errore revocatorio.

Passando alla fase rescissoria, il ricorso è respinto nel merito. Il mancato inizio dei lavori era dipeso dall’incertezza sulla formazione del titolo, ingenerata dallo stesso Comune, che dapprima non concluse il procedimento e poi erroneamente negò il perfezionamento del silenzio assenso. L’incertezza fu dipanata solo con la sentenza del T.A.R. che accertò il titolo con efficacia di giudicato.

I principi di buona fede e collaborazione, richiamati dall’art. 1, co. 2-bis, l. n. 241/1990, operano in relazione a entrambe le ipotesi decadenziali. Benché la decadenza ex art. 15, co. 4, risponda a una ratio oggettiva di salvaguardia della pianificazione sopravvenuta, la norma tutela comunque l’affidamento del titolare, concedendogli un margine temporale per avvalersi del titolo. Tale affidamento sarebbe frustrato qualora il permesso decadesse per incompatibilità sopravvenuta quando il privato non ha potuto iniziare i lavori per la condotta illegittima dell’amministrazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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