Accesso alla perizia medico-legale: ostensibile la parte valutativa, non la nota riservata (TAR Trentino-Alto Adige n. 19 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perizia medico-legale redatta nell’ambito della valutazione stragiudiziale di un sinistro da responsabilità sanitaria è soggetta all’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 nelle parti che compiono la ricostruzione della dinamica degli eventi e l’apprezzamento dei profili medico-legali della vicenda. L’oscuramento è legittimo solo per i passi formulati in diretta e immediata funzione della strategia difensiva dell’ente, non essendo sufficiente la mera attitudine della consulenza ad assumere rilievo potenziale in un futuro contenzioso. Il diritto di difesa della struttura sanitaria non giustifica lo stralcio integrale di un paragrafo valutativo, restando ammesso l’uso degli omissis limitatamente ai passi effettivamente funzionali alla difesa. L’attestazione del responsabile del procedimento non ha natura di atto pubblico con fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente, dopo aver subito un presunto errore sanitario in una struttura facente capo all’Azienda sanitaria provinciale, ha presentato richiesta di risarcimento per un importo non inferiore a centomila euro. Nell’ambito dell’istruttoria del sinistro è stata disposta una visita medico-legale e, successivamente, è stata formulata una proposta transattiva di ottomila euro.

Ritenendo l’offerta esigua, la ricorrente ha chiesto l’accesso alla relazione medico-legale. L’Azienda ha comunicato l’accoglimento dell’istanza, trasmettendo però la perizia con l’integrale stralcio dei paragrafi “Valutazione Medico Legale” e “Nota riservata”, in quanto contenenti strategie difensive. Di qui il ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’ostensione integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la fisionomia dell’accesso difensivo, richiamando le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 e 20 del 2020 e n. 4 del 2021. L’istituto, quale eccezione alle esclusioni dell’accesso partecipativo, esige la dimostrazione della necessità — o della stretta indispensabilità, se il documento contiene dati sensibili — della conoscenza dell’atto per la cura o la difesa di una situazione giuridicamente tutelata, valutata con giudizio prognostico ex ante.

Quanto alla materia dei sinistri sanitari, il Tribunale richiama il punto di equilibrio fissato dalla giurisprudenza tra il diritto del paziente e quello di difesa dell’ente. Le consulenze tecniche inserite in un’istruttoria procedimentale sono soggette all’accesso; solo le valutazioni formulate in diretta e immediata funzione della strategia difensiva possono essere sottratte. Non basta la mera potenzialità di rilievo difensivo prospettata dall’Azienda.

Nel caso concreto, il Collegio esclude l’operatività dell’art. 16 della legge n. 24/2017, invocato dalla resistente. Il divieto di acquisizione degli atti di gestione del rischio clinico riguarda esclusivamente l’attività di clinical risk management, finalizzata al reporting degli errori e alla sicurezza delle cure, e non la perizia redatta su richiesta danni e destinata alla definizione transattiva.

Il Tribunale respinge poi la tesi secondo cui l’attestazione del responsabile del procedimento sarebbe atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., trattandosi invece di dichiarazione contenente valutazioni e apprezzamenti sul materiale oscurato.

Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso: il paragrafo “Valutazione Medico Legale” deve essere osteso nelle parti ricognitive e valutative, mentre resta legittimo lo stralcio dei soli passi direttamente connessi alla strategia difensiva. Non deve invece essere ostesa la “Nota riservata”. Il Tribunale ordina all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di provvedere entro trenta giorni, con dichiarazione di un legale dell’Azienda attestante la conformità dello stralcio. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *