Accesso agli atti di permesso di soggiorno e consegna al difensore via (TAR Piemonte n. 1228 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno non può ritenersi pienamente garantito quando l’amministrazione, pur avendo assentito all’istanza, ometta di consegnare i documenti al difensore dell’interessato munito di rappresentanza sostanziale, senza esplicitare alcun diniego. In tale ipotesi il giudice amministrativo può sindacare il silenzio serbato sull’istanza di recapito e ordinare la consegna degli atti mediante invio all’indirizzo PEC del difensore, recapito valido anche ai fini della notificazione. La circostanza che l’amministrazione abbia offerto il ritiro presso i propri uffici non esclude il vizio, ove la modalità di consegna richiesta dal rappresentante non risulti espressamente negata. Il procedimento è governato da obblighi di buona fede e leale cooperazione gravanti su entrambe le parti, con conseguente possibile compensazione delle spese in presenza di condotte processuali ampliative.

Il Fatto

La ricorrente agiva davanti al TAR Piemonte per l’accertamento del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato alle informazioni e ai documenti del procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, identificato tramite cod. istanza. L’interessata chiedeva copia degli atti della pratica e, in particolare, del documento ex art. 10 bis l. n. 241/90 e del provvedimento finale, ove emesso.

La ricorrente aveva rappresentato nell’istanza l’alternativa disponibilità al ritiro presso l’Ufficio o al recapito presso la difesa. L’amministrazione rispondeva invitandola a recarsi per il ritiro negli uffici competenti. La difesa insisteva per il recapito degli atti alla propria PEC, anche in qualità di rappresentante sostanziale, e successivamente diffidava l’amministrazione a inviare la documentazione. Rimasta la diffida inevasa, la ricorrente notificava il ricorso; l’amministrazione restava silente in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il procedimento e rileva che non sussiste alcun diniego di accesso: la comunicazione dell’amministrazione invitava piuttosto la ricorrente a ritirare i documenti presso i propri uffici. L’unica risposta all’istanza è quella favorevole, nella quale non si nega esplicitamente la possibilità di consegna a un rappresentante dell’interessata che si fosse presentato per il ritiro.

La questione si circoscrive quindi alle modalità di recapito, essendo l’accesso di fatto assentito. Il Tribunale osserva che, ove la risposta dovesse interpretarsi come implicito diniego rispetto alle sole modalità di consegna preferite, il ricorso avrebbe verosimilmente dovuto essere introdotto nel termine di 30 giorni decorrente da quel momento, e le successive diffide potrebbero apparire contestazioni circa le modalità relative all’esercizio del diritto di accesso.

Ciò nonostante, essendo pacifico che la parte possa avvalersi, nei procedimenti quali quello per cui è causa, di un rappresentante sostanziale, e valutando in termini sostanziali che l’accesso non possa ritenersi a pieno garantito se non con la consegna degli atti, il Collegio ritiene di poter sindacare il non comprensibile successivo silenzio opposto dall’amministrazione rispetto alla richiesta di recapito via PEC.

L’istanza di accesso è pertanto accolta: il Tribunale ordina all’amministrazione di consegnare i documenti reclamati mediante invio all’indirizzo PEC del difensore, recapito valido anche ai fini della notificazione, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Quanto alle spese, poiché la ricorrente ha a priori escluso di tentare il pur fisiologico ed ammesso ritiro presso la Questura, amplificando le ragioni contenziose in un contesto di provvedimento sostanzialmente favorevole, e tenuto conto degli obblighi di buona fede e leale cooperazione, il Collegio le compensa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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