Requisiti minimi di gara accertati tramite CTU e principio di equivalenza (C.G.A.R.S. n. 513 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le caratteristiche essenziali e indefettibili del bene o della prestazione, definite dalla lex specialis, costituiscono legittima condizione di partecipazione alla gara, e la loro difformità integra un aliud pro alio che impone l’esclusione anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva. Il requisito minimo, tuttavia, va interpretato secondo il suo tenore letterale, senza estensioni o integrazioni non desumibili dal testo, in applicazione del favor partecipationis e del divieto di aggravare le regole di gara. Ove la valutazione dell’idoneità tecnica dell’offerta richieda accertamenti specialistici, il giudice può disporre consulenza tecnica d’ufficio e fondare su di essa il giudizio di conformità sostanziale del prodotto ai requisiti, anche in chiave di equivalenza funzionale ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 50/2016.
Il Fatto
Una azienda sanitaria provinciale indiceva una gara a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura quinquennale di sistemi diagnostici destinati ai laboratori di patologia clinica, suddivisa in quaranta lotti funzionali. Il lotto relativo ai sistemi automatici per la determinazione dei parametri coagulativi era aggiudicato alla prima graduata, una società del gruppo diagnostico. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, deducendo la carenza dell’offerta della aggiudicataria rispetto a diverse caratteristiche minime prescritte dalla legge di gara: caricamento in continuo dei campioni, sistema di perforazione delle provette con dispositivo foratappi, caricamento in continuo dei reagenti.
La aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, sostenendo che le stesse carenze avrebbero dovuto condurre all’esclusione della seconda classificata. Il TAR accoglieva il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullava l’aggiudicazione e respingeva l’incidentale. La società aggiudicataria interponeva appello, censurando l’erronea valutazione tecnica e l’interpretazione estensiva dei requisiti minimi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui le caratteristiche minime della lex specialis vincolano la stazione appaltante e la loro difformità determina l’esclusione anche in mancanza di espressa sanzione, perché integra un aliud pro alio. Tuttavia, la Corte rileva che il requisito va letto nel suo tenore letterale, senza aggiungere prescrizioni non contenute nel bando, in coerenza con il favor partecipationis.
Rilevata la particolare complessità tecnica, il Collegio aveva disposto con ordinanza istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio, articolata in quattro quesiti relativi all’offerta dell’appellante e in un quesito relativo all’offerta della controinteressata. Il CTU, dopo sopralluoghi presso strutture ospedaliere in possesso dei medesimi modelli, accertava che lo strumento offerto dall’appellante consente il caricamento continuo dei campioni, anche urgenti, senza interruzione del ciclo analitico nella modalità su rack standard; che l’ago campionatore svolge anche la funzione di foratappi (cap-piercing), gestendo provette tappate in sicurezza; e che il caricamento dei reagenti è possibile a strumento operativo, con sospensione del solo prelievo e non delle analisi in corso.
Il Collegio condivide tali acclaramenti, ritenendoli frutto di completa e puntuale disamina, e li pone a fondamento del giudizio di conformità sostanziale dell’offerta ai requisiti minimi. Il quarto quesito accerta inoltre l’equivalenza funzionale delle modalità operative ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 50/2016, valutata secondo un criterio di conformità sostanziale e non di formalistico riscontro.
La Corte respinge le censure della controinteressata, rilevando che esse si fondano su estrapolazioni parziali della relazione peritale e che lo stesso comportamento è stato riscontrato, quanto al caricamento dei reagenti, anche nello strumento offerto da quest’ultima. I primi tre motivi di appello sono pertanto fondati; la sentenza impugnata è riformata, con reiezione dell’impugnativa di primo grado e reviviscenza dell’aggiudicazione annullata. I restanti motivi restano assorbiti e l’impugnativa incidentale è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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