Accesso a segnalazioni lesive della reputazione e interesse del dipendente pubblico (TAR Lazio n. 232 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alle segnalazioni che lo riguardano e delle quali sia contestata la veridicità, quando la conoscenza degli atti è funzionale alla tutela della propria reputazione. Gli atti di gestione del personale dipendente restano documenti amministrativi, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, perché assoggettati agli obblighi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. L’assenza di un procedimento disciplinare non elide l’interesse ostensivo, potendo il dipendente tutelare le proprie ragioni in ogni sede. Il silenzio rigetto formato ex art. 25, comma 4, L. 241/1990 è illegittimo quando non ricorrono le esclusioni dell’art. 24 L. 241/1990 e l’Amministrazione detiene la documentazione richiesta.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate in servizio presso una Direzione Provinciale, apprende che una collega ha inviato due e-mail alle Direzioni Provinciale e Regionale contenenti affermazioni ritenute non veritiere e ingiuriose sul proprio conto, con riferimento a episodi di presunta violenza verso la stessa collega e altri.

Con istanza del 20 giugno 2023 la dipendente chiede copia delle due e-mail e della documentazione dalla quale emergesse l’azione ingiuriosa e denigratoria ai propri danni. L’Amministrazione non risponde nel termine di trenta giorni. Si forma così il silenzio rigetto e la ricorrente propone ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e del diritto all’accesso. L’Agenzia si costituisce eccependo l’insussistenza dei presupposti; la controinteressata non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in primo luogo che nessuna delle due Direzioni destinatarie dell’istanza si è pronunciata nel termine di trenta giorni. Sulle istanze di accesso si è quindi formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990.

Il silenzio è tuttavia affetto dai vizi dedotti. È pacifico, e non contestato, che l’Amministrazione detenga la documentazione richiesta. Non ricorrono poi le ipotesi di esclusione dell’art. 24 L. 241/1990. Il Tribunale non condivide la tesi dell’Agenzia secondo cui gli esposti sarebbero sottratti all’accesso quando seguano autonome attività ispettive interne, sulle cui risultanze si trasporrebbe l’interesse.

Sussiste in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale. Le segnalazioni riguardano comportamenti tenuti in servizio verso colleghi, dei quali è contestata la veridicità, e la conoscenza degli atti è strumentale alla tutela della reputazione rispetto ad affermazioni potenzialmente lesive.

Il fatto che i documenti si collochino nel contesto del rapporto di lavoro non ne esclude l’ostensibilità. La giurisprudenza richiamata dal Collegio — TAR Lazio, sez. III-bis, 10 marzo 2023, n. 4091 e Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783 — conferma che gli atti di gestione del personale restano documenti amministrativi: pur divenuti atti di diritto privato per effetto della privatizzazione, restano soggetti agli obblighi ex art. 97 Cost., idonei a fondare l’obbligo di trasparenza e il diritto di accesso.

Non regge neppure il rilievo secondo cui la mancata attivazione di un procedimento disciplinare eliderebbe l’interesse. L’Amministrazione lo riferisce in termini dubitativi e, in ogni caso, la ricorrente ha diritto di tutelare le proprie ragioni rispetto al contenuto delle dichiarazioni in ogni sede, non solo in quella disciplinare.

Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina all’Agenzia di consentire l’accesso alla documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese liquidate e distratte in favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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