Ottemperanza e giudicato: legittima l’esclusione dalla stabilizzazione se motivata (TAR Lazio n. 2083 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta la spettanza del bene della vita, ma verifica se l’amministrazione abbia dato esecuzione al dictum contenuto nella sentenza di annullamento. Quando l’annullamento sia stato pronunciato per difetto di motivazione, con espressa salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione, questa non è vincolata ad adottare l’atto nel senso richiesto dalla parte, ma solo a riesercitare la propria potestà con motivazione adeguata. Il nuovo provvedimento, se ampiamente argomentato, non integra violazione o elusione del giudicato e non è affetto da nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. Non è configurabile un affidamento meritevole di tutela quando le condizioni di impiego e i limiti dell’inclusione siano stati fin dall’origine chiari al dipendente.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente medico con contratto a tempo determinato presso una struttura sanitaria pubblica, aveva ottenuto dal TAR l’annullamento della delibera commissariale che aveva escluso la sua specializzazione dalla procedura di stabilizzazione. Il giudice amministrativo aveva censurato l’atto per difetto di motivazione, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’azienda.

Dopo la diffida e il ricorso per ottemperanza, la struttura sanitaria aveva adottato una nuova delibera che confermava l’esclusione, illustrando le ragioni della scelta. Il giudice dell’ottemperanza, con sentenza n. 23451 del 24 dicembre 2025, aveva ordinato l’esecuzione assegnando un termine e nominando un Commissario ad acta per il caso di inerzia. La ricorrente ha quindi impugnato l’atto del commissario, deducendo la nullità per elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. La delibera impugnata ha ricostruito la disciplina emergenziale che aveva condotto all’assunzione in deroga, ha chiarito che la ricorrente era stata assegnata a una struttura di prevenzione non coincidente con la specializzazione posseduta e ha argomentato la non equipollenza tra pediatria e chirurgia pediatrica.

Il Collegio valorizza le note regionali richiamate nell’atto, che avevano autorizzato la copertura di determinati posti tramite stabilizzazione, tra i quali non figurava la chirurgia pediatrica. La motivazione dell’azienda risulta dunque ampia e diffusa.

Su questa base cade la doglianza di nullità. La sentenza n. 15815/2024 non conteneva alcun giudizio di spettanza sulla pretesa stabilizzazione e aveva espressamente fatto salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il vizio riscontrato era di natura procedimentale ed è stato emendato con il provvedimento successivo.

Il Tribunale esclude altresì l’affidamento della ricorrente. Il contratto a termine indicava fin dall’origine la sede di lavoro presso il dipartimento di prevenzione, e il lasso di tempo tra la modifica ampliativa e la sua soppressione è risultato inferiore ai due mesi.

Quanto agli oneri motivazionali, la sentenza di annullamento non ne aveva posti in capo alla Regione sulla mancata previsione della disciplina. Le censure sul punto sono estranee al giudizio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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