Accesso stradale autorizzato e inottemperanza di ANAS al giudicato amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 181 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza amministrativa, anche un atto endoprocedimentale di avvio del procedimento può integrare la fattispecie di violazione o elusione del giudicato, ove sia diretto a riprodurre l’esito già annullato in sede di cognizione. La pubblica amministrazione che dia esecuzione a una pronuncia di annullamento di un diniego di regolarizzazione di un accesso stradale non può subordinare la posizione dell’unico accesso munito di titolo al rispetto delle distanze rispetto ad accessi abusivi. Gli accessi privi di autorizzazione sono giuridicamente inesistenti e la loro presenza non può essere addotta a fondamento di un nuovo diniego né far gravare sull’unico titolare legittimo i relativi oneri e sacrifici. Gli atti che, in sede esecutiva, ripropongano il medesimo assetto sostanziale già censurato sono nulli per elusione del giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare con accesso commerciale su una strada statale, aveva chiesto ad ANAS s.p.a. la volturazione dell’autorizzazione di accesso, già rilasciata in favore della precedente proprietà. L’ente aveva qualificato l’istanza come regolarizzazione e l’aveva negata, assumendo il mancato rispetto delle distanze minime rispetto ad altri due accessi esistenti sullo stesso lato stradale.

Il TAR aveva accolto il ricorso con sentenza passata in giudicato, annullando il diniego. In fase esecutiva, ANAS ha avviato un procedimento di regolarizzazione dei tre accessi, invitando le proprietà a presentare una nuova soluzione progettuale di distanziamento, con previsione dell’accertamento della carenza del titolo in caso di inerzia. La società ha impugnato gli atti per nullità ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., proponendo anche motivi aggiunti avverso i successivi avvisi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’estromissione richiesta dall’Agenzia del Demanio, che non ha adottato alcuno degli atti impugnati e non è proprietaria né gestore di alcuno degli accessi in contestazione. L’estromissione è accolta, con compensazione delle spese, avendo l’Agenzia evidenziato il difetto di legittimazione soltanto nel presente giudizio.

Va invece respinta l’eccezione di ANAS secondo cui i ricorsi sarebbero inammissibili perché rivolti contro meri atti endoprocedimentali. Pur avendo l’assunto rilievo nell’ordinaria impugnazione, esso perde consistenza nel diverso ambito dell’ottemperanza: tenuto conto dei margini di discrezionalità dell’amministrazione in executivis, anche un atto endoprocedimentale può integrare l’elusione del giudicato, senza che sia necessaria la natura provvedimentale dell’atto.

Nel merito, il Collegio risale ai punti indefettibili della decisione da eseguire. La società ricorrente è l’unica dei tre proprietari ad avere l’autorizzazione all’accesso; gli altri due accessi sono abusivi. In esecuzione del giudicato, è obbligo prioritario di ANAS tutelare la posizione dell’unico accesso autorizzato e ricercare una soluzione tecnica condivisa. L’accesso munito di titolo non può subire le conseguenze negative derivanti dalla vicinanza di due accessi sine titulo.

Gli avvisi impugnati, anche quello modificato dopo l’ordinanza cautelare del TAR, ripropongono la medesima impostazione già censurata. Essi sono pertanto nulli per palese elusione del giudicato. ANAS dovrà valutare l’accesso della ricorrente ai fini della regolarizzazione, senza che la distanza rispetto agli accessi abusivi possa assumere alcuna incidenza. Resta salva, in caso di accertata impossibilità, la facoltà di proporre una soluzione alternativa, che deve essere condivisa dalla ricorrente e mantenere fermi i punti salienti della decisione.

I ricorsi sono accolti, con ordine ad ANAS di dare esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inottemperanza è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente a carico di ANAS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *