Cessazione attività commerciale in locali abusivi: potere vincolato del Comune (TAR Campania n. 587 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertata abusività urbanistico-edilizia dei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale impone la cessazione dell’attività, atteggiandosi il relativo potere amministrativo come vincolato, senza spazio per valutazioni di interesse o per attività discrezionale. Il legittimo esercizio dell’attività è ancorato, in sede di rilascio del titolo e per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali. La violazione delle garanzie procedimentali, segnatamente del termine assegnato con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non determina l’annullamento dell’atto quando, per la natura vincolata del potere, sia palese che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il circolo ricreativo ricorrente svolge, sin dal 2002, attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri soci in locali contestati come abusivi. Il Comune aveva comunicato, il 20.05.2024, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Due giorni dopo, con provvedimento n. 31 del 22.05.2024, il Responsabile del SUAP ordinava la cessazione immediata dell’attività e la chiusura dei locali, rilevando l’assenza di titoli edilizi e di agibilità.

Il circolo impugnava l’ordine davanti al TAR Campania, deducendo la pendenza del procedimento di sanatoria, l’esistenza di una autorizzazione commerciale risalente al 2002, la violazione del termine del preavviso di rigetto e il difetto di proporzionalità. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare il ricorso era accolto con decreto e due ordinanze, ma nel merito il Collegio ha respinto il gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il presupposto di fatto. L’istanza di sanatoria edilizia presentata era stata definita con provvedimento espresso di diniego, e la sentenza della II Sezione n. 2154/2024 del 13.11.2024, passata in giudicato, aveva acclarato l’assenza del requisito della doppia conformità, per il contrasto del mutamento di destinazione d’uso commerciale con la disciplina urbanistica della zona “bianca”.

Su tale premessa il Tribunale richiama il consolidato orientamento amministrativo: l’accertata abusività dei locali osta all’esercizio dell’attività commerciale e la revoca dell’autorizzazione si configura come atto dovuto, senza residuo spazio discrezionale. La regolarità edilizia costituisce presupposto iniziale e perdurante dell’attività, con conseguente potere-dovere dell’amministrazione di inibirla. Nel caso concreto, la cessazione disposta risultava dunque vincolata.

Il Tribunale affronta poi il profilo procedimentale. La violazione del termine assegnato con il preavviso di rigetto viene reputata non idonea a travolgere l’atto, perché l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando il potere sia vincolato e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il Collegio precisa che la vincolatezza può essere anche sopravvenuta.

Quanto alla censura sull’art. 17-ter del r.d. n. 773/1931, il Tribunale osserva che anche la sospensione ivi prevista non potrebbe eccedere i tre mesi; poiché il ricorrente ha beneficiato delle misure cautelari per un periodo superiore, per ottenere i titoli edilizi, la doglianza resta priva di consistenza. Infine, l’atto di indirizzo comunale del 20.01.2026, conseguente alla sentenza n. 530/2025, non elide la legittimità dell’ordine impugnato: la procedura di sanatoria non è definita e l’esito favorevole resta evento futuro ed incerto, non sindacabile dal giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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