Accesso ai verbali di gara e obbligo di ostensione integrale (TAR Toscana n. 1861 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può sottrarsi all’obbligo di ostensione integrale dei verbali delle sedute riservate di gara adducendo che questi contengano richiami o valutazioni riferiti a parti oscurate delle offerte tecniche, poiché la possibile presenza di tali riferimenti non equivale a disvelamento delle offerte e non è sorretta da alcun principio di prova documentale. L’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023 impone la messa a disposizione di tutti i concorrenti non esclusi dei verbali di gara e degli atti presupposti all’aggiudicazione, senza che la stazione appaltante possa sindacare l’interesse all’accesso del concorrente. Rientrano tra i documenti ostensibili anche la dichiarazione di congruità dell’offerta espressa dal R.U.P. e i documenti su cui essa si fonda, trattandosi di atti della procedura di scelta del contraente, la cui natura interna al procedimento ne avvalora anziché escluderne l’ostensibilità.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, seconda classificata nella graduatoria finale della procedura indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, ha chiesto l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e agli altri atti di gara. La stazione appaltante ha osteso l’offerta in forma parzialmente oscurata, ritenendo riservate le parti asseritamente contenenti segreti tecnici e commerciali ex art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, e non ha messo a disposizione i verbali delle sedute riservate.

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’ostensione integrale, chiedendo anche i verbali delle sedute riservate, il giudizio di congruità del R.U.P. e i relativi giustificativi. Con sentenza non definitiva il collegio ha dichiarato irricevibile la domanda ex art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 sull’oscuramento e ha disposto la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario dell’accesso sui restanti capi.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 36 d.lgs. n. 36/2023, che al primo comma obbliga la stazione appaltante a mettere a disposizione di tutti i concorrenti non esclusi l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti all’aggiudicazione, e al secondo comma estende la disponibilità reciproca ai primi cinque classificati. Il Comune non ha messo a disposizione i verbali delle sedute riservate, incorrendo in una inosservanza frontale dell’obbligo di legge.

La difesa dell’amministrazione — secondo cui i verbali potrebbero contenere richiami a parti oscurate delle offerte — non regge. Di tale circostanza non è stato offerto neppure un principio di prova: l’ente avrebbe dovuto produrre in giudizio i verbali oscurati nelle parti ritenute rivelatrici, consentendo al giudice di verificarne la consistenza. La possibile presenza di commenti e valutazioni non equivale comunque al disvelamento delle offerte tecniche, né può diventare il mezzo per sottrarsi surrettiziamente all’ostensione: è onere della stazione appaltante curare che nella verbalizzazione non confluiscano stralci delle offerte.

Il collegio respinge anche l’eccezione della controinteressata sull’assenza di interesse della ricorrente a vagliare le valutazioni della commissione. A fronte dell’obbligo legale di ostensione, la stazione appaltante non può sindacare l’interesse all’accesso, inteso come astratta inerenza del documento alla posizione del concorrente, né la concreta utilità difensiva dei verbali. La ricorrente ha peraltro interesse a verificare il giudizio espresso sulla propria offerta.

Analoga conclusione vale per la dichiarazione di congruità dell’offerta vincitrice espressa dal R.U.P.: la sua esistenza è ammessa dal Comune e l’atto rientra tra quelli oggetto dell’obbligo ostensivo, con la precisazione che la sua natura interna al procedimento ne avvalora l’ostensibilità. Devono essere ostesi anche i documenti su cui il R.U.P. ha fondato il giudizio. La domanda è invece respinta quanto all’offerta economica della controinteressata, già nella disponibilità della ricorrente.

Il tribunale accoglie pertanto la domanda ex art. 116 c.p.a. nei limiti di motivazione e ordina al Comune di mettere a disposizione della ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, i verbali delle sedute riservate, il documento di valutazione di congruità e i connessi atti e informazioni. Le spese sono compensate per metà in ragione della soccombenza reciproca; la metà residua segue la prevalente soccombenza delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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