Patteggiamento e condanna colposa non giustificano il diniego del porto d’armi (C.G.A.R.S. n. 367 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, sicché non può integrare, da sola, la motivazione di un provvedimento amministrativo di diniego. Nel settore delle armi, la riduzione degli effetti extrapenali operata dalla novella dell’art. 445 c.p.p. impedisce di equiparare la sentenza ex art. 444 c.p.p. alla sentenza di condanna. Da una condanna per delitto colposo, salvo peculiarità del caso, non è dato trarre alcuna prognosi ragionevole di potenziale abuso delle armi, mancando di norma un nesso significativo tra reati non voluti e rischio di abuso del titolo abilitativo. Il provvedimento che si fondi su tali elementi è tautologico e illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Questore il rinnovo del porto di fucile a uso caccia. L’istanza veniva respinta con provvedimento del 1° settembre 2020, motivato con esclusivo riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nel 2015 per omicidio colposo da incidente stradale. Il reato era stato poi dichiarato estinto con provvedimento del G.i.p. del 23 giugno 2020.

Il TAR Sicilia, Sezione Terza, respingeva il ricorso con sentenza n. 02395/2023. L’interessato proponeva appello, lamentando che il diniego si fondasse solo sulla sentenza di patteggiamento e non tenesse conto dell’avvenuta estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello articolando due ragioni, la seconda delle quali dirimente. Sul primo versante, il Collegio richiama la novella dell’art. 445 c.p.p., che prevede espressamente come la sentenza di patteggiamento non abbia efficacia e non possa essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio di responsabilità contabile. Ne deriva che la sola sentenza ex art. 444 c.p.p. non può ritenersi idonea, per legge, a integrare una sufficiente motivazione del diniego, né per il giudice amministrativo né per l’amministrazione, che al relativo giudizio è sempre sottoposta.

Il Collegio sottolinea come il limite oggettivo introdotto dall’inciso “a fini di prova” comporti il definitivo superamento dell’orientamento che ammetteva la rilevanza della sentenza di patteggiamento come argomento di prova nei giudizi extrapenali. La stessa riduzione degli effetti extrapenali incide necessariamente anche in materia di armi, posto che, in assenza di pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza ex art. 444 c.p.p. alla sentenza di condanna.

La seconda ragione assume rilievo assorbente. Il Collegio afferma che da una condanna per delitto colposo, nella specie omicidio stradale, in linea di massima e salvo peculiarità non sussistenti nel caso concreto, non è dato trarre alcuna prognosi ragionevole di potenziale abuso delle armi. Non v’è, almeno di norma, alcun nesso significativo tra il compimento di reati non voluti e il rischio di abusi del titolo abilitativo al possesso o al porto di armi.

La motivazione del provvedimento impugnato, fondata esclusivamente sulla condanna per reato colposo, non è conforme al principio ribadito e finisce per apparire del tutto tautologica. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza gravata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento del diniego. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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