Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Marche n. 580 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro e rimasto ineseguito, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine congruo. Decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione è garantita dal commissario ad acta, la cui nomina può essere disposta sin d’ora con efficacia condizionata all’inerzia dell’obbligato. L’onere di attivare il commissario grava sul creditore, che deve investirlo con apposita istanza. La mancata opposizione di ragioni contrarie da parte dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, conferma la fondatezza della pretesa e giustifica la condanna alle spese.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, ad assegnare le somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati, con le modalità ivi precisate. Lo stesso giudice ha posto le spese a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il rispetto di tale termine costituisce presupposto dell’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Il TAR ha osservato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’assenza di contestazioni hanno quindi confermato l’obbligo di adempimento.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegnando il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della decisione o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con apposita istanza, dopo la scadenza del termine, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, nell’importo liquidato in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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