Estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 1 n. 6790 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente e accettata da tutte le parti costituite, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. Con la declaratoria di estinzione, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, secondo quanto previsto dall’accordo intervenuto. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una complessa operazione del 2001 di ristrutturazione del servizio idrico in alcuni Comuni toscani, con la costituzione di una società d’ambito. L’ex gestore del servizio per conto di un Comune proponeva domande per far valere il proprio diritto a partecipare al capitale della nuova società e per ottenere il ristoro dei danni subiti. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello, pur accogliendo parzialmente l’impugnazione in ordine alla prescrizione, confermava il rigetto nel merito. Contro la sentenza d’appello veniva proposto ricorso per cassazione, con numerosi ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che il processo deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, che ha prodotto dichiarazione sottoscritta da tutte le altre parti del giudizio. La dichiarazione unanime determina il venir meno dell’interesse a coltivare il giudizio stesso, rendendone non più necessaria la prosecuzione. L’estinzione del processo di legittimità comporta che le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, come previsto dall’accordo intervenuto tra esse.
La Corte precisa che, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. Tale norma, infatti, presuppone una pronuncia di rigetto dell’impugnazione, non già una declaratoria di estinzione del processo.
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Nota della Redazione
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