Accollo mutui da ente locale tra incompetenza temporale ABF e doppia garanzia (ABF Collegio di Milano n. 4693 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accollo da parte di un ente locale di mutui stipulati da una società a capitale interamente pubblico, la contestazione relativa al superamento del tasso massimo previsto dal d.lgs. n. 267/2000 investe un vizio genetico del contratto e non la sola fase esecutiva del rapporto. Ai fini del riparto temporale della competenza dell’ABF, rileva perciò il momento in cui il vizio si è prodotto, e la domanda di restituzione dei maggiori oneri versati è inammissibile ratione temporis quando i fatti contestati precedono di oltre sei anni il deposito del ricorso. Quanto alle garanzie, la disciplina del TUEL non vieta il cumulo tra ipoteca e delegazione di pagamento, né consente all’Arbitro di imporre la cancellazione dell’ipoteca in assenza di un obbligo normativo in tal senso.
Il Fatto
La ricorrente è un ente locale che, allo scioglimento di una società a capitale interamente pubblico, ha assunto per accollo, in data 27.10.2017, il debito derivante da due mutui concessi dall’intermediario: un decennale a tasso variabile, estinto il 29.02.2024, e un ventennale ancora in corso, assistito da ipoteca.
Secondo il ricorrente, al momento dell’accollo l’intermediario avrebbe dovuto rideterminare i parametri del mutuo decennale secondo il decreto del MEF del 22 marzo 2017, richiamato dall’art. 22 del D.L. n. 66/1989, e non avrebbe potuto pretendere, sul ventennale, una delegazione di pagamento in aggiunta all’ipoteca già esistente. Il reclamo è stato rigettato e il ricorrente ha adito l’ABF chiedendo la restituzione dei maggiori oneri e la cancellazione dell’ipoteca senza spese.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione di incompetenza temporale relativa al mutuo decennale, il Collegio osserva che il ricorrente stesso qualifica la condotta dell’intermediario come violazione dell’art. 204 del TUEL, norma che fissa la misura massima del tasso applicabile ai mutui degli enti locali. La doglianza, quindi, non riguarda la fase esecutiva del rapporto, ma un vizio genetico del contratto, che determina la nullità dello stesso.
Il Collegio rileva che la violazione della norma appare prima facie sussistere, raffrontando il tasso applicato con quello massimo consentito. Tuttavia, l’accertamento richiesto investe fatti anteriori di oltre sei anni rispetto al deposito del ricorso. La domanda di restituzione dei maggiori oneri è pertanto dichiarata inammissibile ratione temporis, senza che rilevi la precisazione contenuta nelle repliche, letta come limitazione della pretesa al solo periodo coperto dalla competenza dell’Arbitro.
Quanto al mutuo ventennale, l’intermediario eccepiva che la domanda di cancellazione dell’ipoteca avrebbe richiesto una pronuncia costitutiva e investisse valutazioni di gestione del rischio. Il Collegio riqualifica la domanda in termini di accertamento della legittimità del comportamento della banca, che avrebbe imposto una seconda garanzia personale accanto a quella reale.
Nel merito, il Collegio esclude che dalla disciplina del TUEL si ricavi un divieto di doppia garanzia. L’atto di accollo prodotto conferma la garanzia ipotecaria già esistente sugli immobili. L’intermediario, peraltro, si è dichiarato disponibile alla cancellazione a spese del ricorrente. La domanda non può quindi essere accolta.
Il ricorso è così dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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