Illegittima l’eccedenza degli acconti del curatore rispetto al compenso finale (Cass. civ. Sez. 1 n. 7338 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione di acconti sui compensi del curatore fallimentare, a norma dell’art. 39 l.fall., per un importo complessivamente superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili secondo i parametri di cui all’art. 1 D.M. 30/2012, costituisce un fatto oggettivo che inficia la correttezza del rendiconto e ne rende non approvabile l’esito. Il fallito, quale soggetto destinatario della comunicazione del rendiconto, è portatore di un interesse concreto ed attuale a sollecitare la verifica di correttezza della sua redazione, anche in considerazione della possibile incidenza sulla propria esdebitazione individuale. Nei fallimenti di società di persone estesi ai soci, la liquidazione deve essere unica e calcolata sull’attivo e sul passivo complessivamente considerati in tutte le masse distinte, trattandosi di procedimenti riuniti in un simultaneus processus.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal fallito, non approvava il rendiconto presentato dal curatore del fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili. Il giudice di seconde cure riteneva ammissibile e fondata la richiesta di mancata approvazione sotto il profilo dell’eccedenza degli acconti percepiti dal curatore rispetto ai compensi liquidabili secondo i parametri tariffari, considerando anche che il curatore era subentrato ad altro professionista nel corso della procedura e che il compenso finale andava ripartito tra i curatori succedutisi secondo criteri di proporzionalità rispetto all’attività svolta.
Il curatore proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, la carenza di interesse ad agire del fallito, l’impossibilità di determinare il compenso in assenza di approvazione definitiva del rendiconto, l’omesso esame di fatti decisivi relativi alle masse attive e l’illegittimità degli acconti in un distinto procedimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo sia con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., precisando che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non di eccezioni pregiudiziali di rito, sia con riguardo alla censura di genericità dell’appello per difetto di specificità in relazione agli artt. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e 369, comma 1, n. 4 c.p.c..
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di interesse del fallito, richiamando il principio per cui l’impugnazione del rendiconto deve indicare le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, derivate dalla condotta antidoverosa del curatore. Nel caso di specie, il fallito, avendo contestato una condotta pregiudizievole per i creditori e indirettamente per sé stesso, vede affievolirsi la possibilità di aspirare all’esdebitazione, configurandosi quindi un interesse concreto ed attuale a sollecitare la verifica di correttezza del rendiconto.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale ha compiuto l’accertamento sull’entità dei compensi percepiti esclusivamente ai fini del giudizio sulla correttezza del rendiconto, senza addentrarsi in una determinazione del compenso. Il quarto motivo non è stato accolto, affermandosi che nel fallimento di società di persone esteso ai soci la liquidazione deve essere unica e commisurata all’attivo e al passivo complessivi di tutte le masse, in ragione dell’unicità degli organi e della domanda di accertamento dello stato passivo. Anche il quinto motivo è stato giudicato inammissibile in quanto censura un passaggio argomentativo non incidente sulla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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