Cassazione improcedibile per deposito tardivo della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 1 n. 24604 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente per cassazione che non alleghi la notificazione della sentenza impugnata è onerata dell’osservanza del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; ove, invece, la notificazione emerga dall’eccezione del controricorrente o dal diretto esame delle produzioni, la Corte deve verificare, indipendentemente dalla tempestività del termine breve, l’adempimento dell’onere di deposito della copia della sentenza notificata entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. Il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità. La dichiarazione del ricorrente circa la mancata notificazione della sentenza, non assistita da allegazioni contrarie, non esclude l’accertamento officioso degli atti del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Un socio, creditore in forza di una scrittura privata di riconoscimento del debito, vedeva rigettata la propria opposizione a decreto ingiuntivo e, in grado di appello, otteneva una riduzione del proprio credito, riconosciuto solo per una minor somma relativa a compensi straordinari. Avverso la sentenza della Corte territoriale, il creditore proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, mentre la procedura fallimentare resisteva con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato un profilo preliminare e assorbente, relativo alla procedibilità dell’impugnazione. Il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza non gli era stata notificata, depositando una copia priva della relata di notifica. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dal controricorrente emergeva che la sentenza era stata invece notificata al procuratore domiciliatario del ricorrente in data 9.11.2020.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9005 del 2009, la Corte ha precisato che, in presenza di una notificazione della sentenza, il ricorrente è gravato, a pena di improcedibilità, dell’onere di depositare la copia della sentenza notificata entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. Tale accertamento, riguardante l’osservanza di un termine perentorio, è prioritario rispetto alla verifica di ogni altra causa di inammissibilità del ricorso.

Nel caso di specie, il ricorso per cassazione era stato notificato il 2.3.2021, notevolmente oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 9.11.2020, ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ. La mancata ottemperanza all’onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nonostante la sua intervenuta notificazione, ha determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che fosse necessario esaminare i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente. La Corte ha, infine, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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