Sospensione patente obbligatoria nel patteggiamento e va motivata (Cass. pen. n. 891/2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma 2, cod. strada per la guida in stato di ebbrezza, è obbligatoria e deve essere applicata in ogni caso, anche in presenza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e in caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. Il giudice, in sede di patteggiamento, non può limitarsi alla motivazione sommaria propria del rito, ma deve esaminare espressamente l’applicabilità della sanzione accessoria, dando conto delle ragioni della sua eventuale esclusione. La mancata motivazione sull’omessa applicazione integra vizio di violazione di legge, censurabile con ricorso per cassazione dal pubblico ministero.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Mantova, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato all’imputato la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-sexies cod. strada), omettendo tuttavia di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione. L’imputato, con memoria, ha eccepito che era alla guida di un velocipede, ritenendo così non applicabile la sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso del pubblico ministero, richiamando il principio delle Sezioni Unite (P.G. in proc. Melzani) secondo cui, dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è impugnabile per cassazione la sentenza di patteggiamento con riguardo all’applicazione o all’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, in quanto statuizioni estranee al patto.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada prevede che all’accertamento del reato consegua “in ogni caso” la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Tale sanzione è obbligatoria e va irrogata anche quando la pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 48654/2019) e anche in caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., poiché il divieto di cui all’art. 445 cod. proc. pen. non concerne le sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 50060/2017).
La Corte ha altresì affermato che il giudice di merito, anche in sede di patteggiamento, ha l’obbligo di esaminare espressamente la questione dell’applicabilità della sanzione accessoria e di motivare le ragioni dell’eventuale esclusione. La motivazione sommaria tipica del rito di cui all’art. 444 non si estende automaticamente alle statuizioni estranee al patto, che richiedono un congruo apparato giustificativo. Nel caso di specie, la sentenza impugnata taceva completamente sul punto, integrando così il vizio di mancanza di motivazione.
Implicazioni Pratiche
- Obbligatorietà della sospensione: in tutti i procedimenti per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.), anche in caso di patteggiamento e di sostituzione della pena, l’avvocato deve attendersi l’applicazione della sospensione della patente; non può essere oggetto di accordo tra le parti, essendo una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, non negoziabile.
- Onere di motivazione del giudice: se il giudice ritiene di non applicare la sospensione (ad esempio, per particolari condizioni del conducente, come l’uso di un velocipede), deve specificamente motivare tale scelta, indicando le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la deroga all’obbligo. In mancanza, la sentenza è annullabile su ricorso del PM.
- Impugnabilità da parte del PM: il pubblico ministero può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che ometta di disporre la sanzione accessoria, poiché essa costituisce statuizione estranea al patto e il vizio è rilevabile ex art. 606 cod. proc. pen. La difesa dell’imputato, invece, non può impugnare per questo motivo, salvo che contesti l’applicazione stessa, ma la natura obbligatoria rende difficile l’accoglimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.