Riparazione ingiusta detenzione senza condanna alle spese se manca opposizione (Cass. pen. Sez. 4 n. 8801 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la Pubblica Amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese di lite in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La mancata costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non abbia contestato la domanda di indennizzo, esclude infatti la ricorrenza dei presupposti per la relativa condanna. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente alla statuizione sulle spese.
Il Fatto
Con ordinanza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari ha accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal soggetto che aveva subito tre giorni di privazione della libertà personale in regime di fermo di polizia giudiziaria, poi non convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. La Corte territoriale ha liquidato in suo favore la somma di euro 706,50 e ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. L’Amministrazione ha lamentato l’erronea applicazione dei principi regolatori della condanna alle spese di lite, rilevando di non essersi costituita in giudizio e di non essersi pertanto opposta alla pretesa del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza, richiamando il principio di legittimità secondo cui l’Amministrazione che non abbia contrastato la richiesta di indennizzo non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, non potendo essere qualificata soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il giudice di legittimità ha applicato al caso di specie il precedente delle Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, evidenziando come la mancata opposizione alla domanda di riparazione escluda la ricorrenza dei presupposti per la condanna alle spese. La qualità di soccombente postula infatti una contrapposizione processuale effettiva, che non può configurarsi quando la parte pubblica non abbia assunto alcuna iniziativa difensiva.
La Corte ha pertanto precisato che la regola della soccombenza, pur applicabile in via generale al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione attraverso il rinvio alla disciplina del processo civile, non opera in assenza di una effettiva resistenza dell’Amministrazione alla domanda di indennizzo.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del Ministero alla rifusione delle spese di giudizio, statuizione che ha eliminato.
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Nota della Redazione
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