Revoca del nulla osta e silenzio sull’autotutela: rigetto cautelare (TAR Calabria n. 373 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso la revoca del nulla osta, le censure non sono suscettibili di favorevole valutazione allorché le integrazioni documentali prodotte dalla parte interessata siano tardive e comunque non antecedenti all’adozione del provvedimento impugnato. L’azione di annullamento non costituisce strumento di tutela idoneo a contestare il contegno silente serbato dall’amministrazione sull’istanza di autotutela, dovendosi attivare, a tal fine, il rimedio avverso il silenzio-inadempimento. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., con compensazione delle spese della fase processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza aveva disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale. Con il ricorso, notificato anche al Ministero dell’Interno, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo vizi di legittimità legati alla valutazione della documentazione presentata.
Nel giudizio si costituivano il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza delle doglianze. Alla camera di consiglio, le parti venivano sentite e la causa trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la fondatezza delle censure proposte, osservando che le integrazioni documentali prodotte dalla parte ricorrente, intervenute tardivamente, non erano comunque antecedenti all’adozione del provvedimento impugnato. Tale circostanza privava di pregio le doglianze volte a contestare il mancato esame di documenti non ancora acquisiti al momento della revoca.
Sotto un distinto profilo, il TAR ha rilevato che l’eventuale istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente non poteva essere utilmente contestata tramite l’azione di annullamento proposta avverso il provvedimento originario di revoca. Il contegno silente dell’amministrazione sull’istanza di autotutela, infatti, non è sindacabile in quella sede, richiedendo l’attivazione dell’apposito rimedio avverso il silenzio-inadempimento, volto a far valere l’obbligo di provvedere.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di tutela cautelare è stata respinta, non ricorrendo i presupposti per una positiva delibazione del fumus boni iuris. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese della presente fase processuale, ravvisando giusti motivi nella particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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