Ottemperanza alla sentenza di condanna alla carta docente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2628 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta che la sentenza di merito sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione, sussistono le condizioni per l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. L’Amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine indicato dal giudice, decorso il quale è nominato sin d’ora un commissario ad acta, che opera su istanza del creditore. La condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la sua quantificazione, per l’esiguità degli importi, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 1780/2025, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per più anni scolastici, con condanna del Ministero a provvedere. Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento. Ha accertato che la sentenza era passata in giudicato e che la stessa era stata notificata all’Amministrazione, così risultando soddisfatti i presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il TAR ha quindi condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, nominando sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. L’intervento del commissario è stato subordinato a un’istanza del creditore, da avanzarsi dopo l’inutile decorso del termine, e l’incarico dovrà essere espletato entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di condanna pecuniaria per il caso di ulteriore inottemperanza, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta: considerata l’esiguità degli importi, la somma avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica, tale da non poter essere considerata una sanzione effettiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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