Sanatoria edilizia esclusa per ampliamento volumetrico in area paesaggistica (TAR Piemonte n. 1092 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, lasciano inalterata la struttura dell’edificio. Le opere che modificano l’originaria consistenza dell’immobile mediante l’inserimento di nuovi locali o l’ampliamento della superficie esorbitano da tale categoria e integrano ristrutturazione edilizia. Ne consegue la legittimità del diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ove la disciplina urbanistica di zona ammetta esclusivamente manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo. È irrilevante che il provvedimento qualifichi le opere come nuova costruzione anziché come ristrutturazione, quando il limite delle categorie ammesse risulti comunque superato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare composto da un fabbricato a civile abitazione e da un cortile pertinenziale, hanno presentato tre distinte istanze di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione n. 11/2021 dell’08.04.2021. Il Comune ha dapprima dichiarato improcedibili le istanze, ritenendo non frazionabili le opere abusive; a seguito di ricorso per motivi aggiunti e dell’accoglimento dell’istanza cautelare, si è rideterminato con separati dinieghi.

Oggetto del giudizio è il solo diniego dell’istanza prot. n. 17119, relativa al c.d. “locale serra”: un ampliamento volumetrico in muratura con struttura in legno lamellare, arredato, dotato di impianto di riscaldamento e collegato funzionalmente all’abitazione principale. Il Comune ha qualificato l’opera come nuova costruzione, non conforme alla disciplina di zona. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento deducendo la riconducibilità dell’intervento a restauro e risanamento conservativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha trattato congiuntamente i due motivi, convergendo entrambi sulla qualificazione dell’intervento come restauro e risanamento conservativo, categoria che i ricorrenti ritengono ammessa per le aree del centro storico. La questione, osserva il Collegio, è già stata esaminata con la sentenza n. 693 del 26.07.2022, resa sull’impugnazione della precedente ordinanza di demolizione, le cui considerazioni meritano conferma.

In quella sede si è affermato che gli interventi di restauro conservativo lasciano inalterata la struttura dell’edificio, mentre le opere che ne modificano la consistenza mediante nuovi locali o ampliamenti esorbitano dalla categoria, rientrando nella ristrutturazione edilizia. Con specifico riguardo al locale serra, si è rilevato che esso, oltre che ampliato, è stato integralmente trasformato, creando ulteriori spazi abitativi aggiuntivi rispetto al fabbricato principale.

Il Collegio sottolinea lo stretto collegamento funzionale tra le opere oggetto delle tre istanze, tutte dichiarate eseguite nel marzo 2020. Nell’abitazione principale sono stati realizzati interventi conservativi e innovativi, tra cui un nuovo bagno. Nel complesso, gli interventi hanno determinato un organismo in tutto o in parte diverso dagli originari, con aumento dei volumi e parziale cambio di destinazione d’uso.

È irrilevante, prosegue il Tribunale, che il diniego qualifichi le opere come nuova costruzione anziché come ristrutturazione: il provvedimento evidenzia chiaramente che nell’area sono ammessi solo manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo, affermazione non contestata. Il limite discende dall’art. 40 delle NTA, che qualifica l’immobile come area di interesse paesaggistico e ambientale, ove non è ammessa l’edificazione di nuovi volumi e per le strutture esistenti è prevista solo manutenzione e restauro conservativo. I ricorrenti non contestano l’applicabilità di tale vincolo.

In ragione di ciò il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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