Accesso difensivo inammissibile senza nesso strumentale concreto (TAR Puglia n. 2 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 postula un nesso di strumentalità diretto e concreto tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica controversa, non potendosi fondare su un generico riferimento a esigenze probatorie. Il terzo estraneo a un procedimento disciplinare altrui non è legittimato all’accesso quando non dimostri la effettiva indispensabilità degli atti per articolare difese nel giudizio pendente. La disparità di trattamento è sindacabile solo in ipotesi di situazioni “assolutamente identiche”, gravando sul ricorrente il relativo onere probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente licenziato per giusta causa, aveva impugnato il provvedimento espulsivo dinanzi al giudice del lavoro, deducendo una disparità di trattamento rispetto ad altro docente che, per la medesima contestazione, aveva ricevuto una sanzione conservativa. L’Amministrazione aveva prodotto solo stralci del provvedimento disciplinare del controinteressato, motivando la sanzione diversificata con circostanze attenuanti. A seguito del rigetto dell’impugnativa, il ricorrente chiedeva formalmente accesso difensivo all’intero fascicolo disciplinare del collega, rimasto privo di riscontro: da qui il ricorso avverso il silenzio-rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara il ricorso inammissibile. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, la sentenza chiarisce che non basta un generico riferimento a esigenze difensive: occorre provare un collegamento diretto tra i documenti richiesti e la possibilità di articolare difese effettive. Nel caso di specie, il ricorrente è terzo estraneo al procedimento disciplinare del controinteressato e non ha dimostrato perché la visione integrale del fascicolo sarebbe indispensabile alla contestazione della disparità di trattamento.
La Corte rileva che gli elementi essenziali — provvedimento sanzionatorio nei propri confronti, stralci di quello altrui e motivazione sulle attenuanti — erano già nella disponibilità del ricorrente, il quale non ne ha evidenziato l’inconferenza. Inoltre, la giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 28/2013) impone di provare l’identità assoluta delle situazioni, esclusa nel caso dalla presenza di un titolo alternativo valido e dalla natura colposa della condotta del controinteressato.
Quanto ai documenti concernenti terzi, la sentenza sottolinea la necessità di un bilanciamento con il diritto alla riservatezza del controinteressato, di rilievo costituzionale, specialmente in presenza di dati personali relativi a procedimenti disciplinari. La mancanza del nesso di strumentalità concretamente provato e la carenza di legittimazione quale terzo estraneo rendono la domanda inammissibile, mentre l’attività già svolta dall’Amministrazione e la prova della decisività degli atti mancata dalla parte ne determinano l’infondatezza nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.