Accordo regionale e compenso ai medici convenzionati in zone disagiate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31855 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia della violazione e falsa applicazione di un accordo integrativo regionale è inammissibile in sede di legittimità. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, il regime di impugnazione è riservato ai soli contratti collettivi nazionali, per i quali opera il particolare regime di pubblicità. L’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è rimessa al giudice di merito ed è censurabile davanti alla Corte di cassazione soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Tali principi valgono anche per gli accordi che regolano i rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale, riconducibili al medesimo disegno di integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale.
Il Fatto
Una pediatra di libera scelta in regime di convenzione, operante in un distretto sanitario della Campania, agiva per ottenere il compenso accessorio mensile previsto per lo svolgimento dell’attività in zone disagiate con popolazione sparsa. La pretesa riguardava il periodo dall’inserimento dei Comuni montani nel proprio distretto di operatività fino al riconoscimento effettivo dell’emolumento.
Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, la rigettava, ritenendo che il diritto decorresse dall’approvazione dell’elenco dei pediatri ammessi al beneficio, che limitava la platea a una percentuale massima dei convenzionati regionali. Avverso tale decisione la professionista ricorreva in cassazione con un unico motivo, resistito dalla sola azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
La ricorrente imputava alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato come elemento costitutivo del diritto il procedimento amministrativo di attribuzione, là dove esso sarebbe atto vincolato nella sua attivazione e il beneficio dovrebbe riconoscersi dal momento del verificarsi dell’unico requisito rilevante, ossia lo svolgimento dell’attività in zona individuata come disagiata.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che è l’accordo integrativo regionale a regolamentare il procedimento finalizzato all’attribuzione del compenso. Nel riconoscere valenza costitutiva al procedimento, la Corte territoriale ha fondato la decisione sull’interpretazione dell’accordo territoriale: proprio il profilo che la ricorrente contesta in sede di legittimità.
Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ribadisce che la denuncia di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, mentre l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione unicamente per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio di motivazione. Il riferimento è a Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016, Cass. n. 7671 del 2016, Cass. n. 24865 del 2005, Cass. n. 33399 del 2019 e Cass. n. 24701/2021.
Il Collegio estende tali principi anche agli accordi che regolano i rapporti di natura parasubordinata con il Servizio Sanitario Nazionale (Cass. n. 154/2025). La legge n. 289/2002, attraverso il rinvio al d.lgs. n. 165/2001, ha applicato al rapporto convenzionale il medesimo bilanciamento di fonti regolatrici dell’impiego pubblico contrattualizzato, affidando l’uniformità della disciplina alla forte integrazione tra normativa statale e contrattazione nazionale, con rigorosa delimitazione degli ambiti decentrati (Corte cost. nn. 313/1996 e 309/1997; Corte cost. n. 157/2019 e Corte cost. n. 186/2016).
Ne segue che l’accordo regionale non rientra tra quelli dei quali può dedursi la violazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e in sede di legittimità può dedursi unicamente la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, cui il ricorso non fa cenno. La Corte aggiunge che l’interpretazione del giudice d’appello è plausibile, perché al professionista è garantita tutela mediante il diritto al risarcimento del danno per ingiustificato ritardo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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