Carta docente, ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3579 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e la condanna a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo azionato, quando l’obbligo portato dal giudicato risulti adeguatamente documentato e non sia contestato in giudizio. Il termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996 condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Tribunale nomina un Commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. Il giudice amministrativo può condannare l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata in data 12.12.2023 che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, con accredito della somma di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021.

Nonostante la notifica del titolo effettuata in data 07.03.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è divenuto definitivo, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Monza in data 29.10.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. L’inadempimento allegato dalla ricorrente non è stato contestato dall’Amministrazione, che si è costituita formalmente in giudizio senza opporre alcuna difesa sul punto.

Il Collegio ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato, limitatamente alla sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il riferimento alla sola sorte capitale circoscrive l’oggetto dell’ottemperanza, escludendo ogni profilo accessorio dalla condanna principale.

Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale ha sin d’ora nominato un Commissario ad acta nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario provvede entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione che gli sarà data a cura del ricorrente.

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario ad acta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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