Esclusione dalla stabilizzazione: necessaria notifica ai controinteressati e legittimità del requisito (TAR Emilia-Romagna n. 1667 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di stabilizzazione del personale sanitario, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, qualora la selezione sia “diretta” e non preveda prove ulteriori, gli ammessi alla graduatoria rivestono la qualità di controinteressati. Il ricorso avverso l’esclusione deve essere notificato ad almeno uno di essi entro il termine decadenziale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., a pena di inammissibilità. Il periodo di servizio prestato in comando presso un’azienda sanitaria non è utile al raggiungimento dei 18 mesi di servizio richiesti per la stabilizzazione, in quanto il comando non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l’ente utilizzatore. È altresì inammissibile la domanda di stabilizzazione proposta da chi sia già titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore.

Il Fatto

L’Azienda USL di Bologna ha bandito una procedura selettiva per titoli finalizzata alla stabilizzazione di 20 infermieri, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021. La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e comandata presso l’Azienda di Bologna, ha presentato domanda di partecipazione, ma è stata esclusa con la determinazione impugnata per carenza del requisito dei 18 mesi di servizio alle dipendenze di un ente del SSN, maturati entro il 30 giugno 2022. Avverso l’esclusione, la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo l’arbitrarietà del provvedimento e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente. Ha rilevato che la procedura di stabilizzazione era “diretta”, non prevedendo ulteriori selezioni: i 20 infermieri ammessi erano stati già inseriti nella graduatoria per l’assunzione. L’impugnazione, incidendo su tali posizioni, rendeva gli ammessi controinteressati, con il conseguente onere di notificazione del ricorso ad almeno uno di essi nel termine di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., onere non assolto dalla ricorrente. La conoscibilità degli ammessi era peraltro agevole, essendo essi indicati nella determinazione del SUMAGP n. 3185 del 2022, pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda.

Il Tribunale ha inoltre rilevato un difetto di interesse in capo alla ricorrente. L’Avviso di selezione escludeva dalla stabilizzazione coloro che fossero già titolari di un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore. La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, non avrebbe potuto essere stabilizzata, né al momento della determinazione di esclusione né della sua comunicazione.

Sul merito, il Collegio ha escluso la fondatezza dei motivi di ricorso. Ha precisato che i servizi utili per la maturazione del requisito dei 18 mesi erano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e nello stesso profilo professionale. Il periodo di comando (1° gennaio – 7 marzo 2021) non poteva essere valorizzato, in quanto l’istituto del comando, disciplinato dall’art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001, non determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’ente utilizzatore: la ricorrente è rimasta dipendente dell’azienda toscana anche durante il comando e, successivamente, durante l’aspettativa senza ascesi concessale per svolgere un incarico a tempo determinato. Ne deriva che il solo periodo a tempo determinato effettivamente svolto non era sufficiente a raggiungere i 18 mesi richiesti dalla legge.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il provvedimento impugnato ha chiaramente indicato la ragione dell’esclusione nella carenza del requisito dei 18 mesi, rendendo la motivazione adeguata e legittima. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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