Obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento RSA e ricognizione del fabbisogno (TAR Puglia n. 1259 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni sono tenute a concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo, sia quando questo consegua obbligatoriamente a un’istanza sia quando debba essere iniziato d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990. Il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con eventuale verifica della fondatezza della pretesa sostanziale, ex art. 31, comma 3, c.p.a., anche nei procedimenti a iniziativa officiosa, purché sia titolare di una posizione qualificata. L’obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento sussiste anche quando l’amministrazione non abbia ancora adottato l’atto di ricognizione del fabbisogno residuo, trattandosi di atto che essa stessa si è autovincolata ad adottare. L’inadempimento dell’obbligo di ricognizione non può giustificare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza.
Il Fatto
La Regione Puglia, con la delibera di G.R. n. 880/2023, ha disciplinato gli accreditamenti a valere sul fabbisogno ancora insoddisfatto, invitando talune strutture a presentare istanza entro il bimestre 1° luglio – 31 agosto 2023. La ricorrente, titolare di una RSA autorizzata all’esercizio, ha presentato istanza di accreditamento per 40 posti letto di RSA di mantenimento il 28 luglio 2023.
Rilevata l’inerzia dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, chiedendo altresì che la Regione adotti la ricognizione del fabbisogno residuo e la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.. Costituitasi la Regione, in udienza ha chiesto un rinvio, deducendo di aver avviato l’istruttoria della pratica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. La nota dei dirigenti regionali, pur comunicando l’avvio dell’istruttoria, non indica alcun termine di conclusione del procedimento. Senza certezza sui tempi, non vi sono ragioni per concedere di fatto una dilazione all’adempimento: è invece doveroso assegnare subito una scadenza certa.
Nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone di concludere espressamente il procedimento anche sulle domande manifestamente infondate, irricevibili o improcedibili, salvo il solo caso di istanza di riesame di provvedimenti inoppugnabili e di estensione soggettiva del giudicato. Il procedimento di accreditamento è pacificamente a iniziativa di parte, tanto nell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 quanto nell’art. 24 L.R. n. 9/2017 e nella delibera regionale attuativa.
L’obbligo di provvedere sussiste anche se la Regione non ha ancora adottato la ricognizione del fabbisogno disponibile. La delibera n. 880/2023 ne fa obbligo al Dirigente della Sezione competente, sicché la Regione si è autovincolata. Anche qualificando la ricognizione come atto amministrativo generale a iniziativa officiosa, la giurisprudenza ammette l’accertamento dell’obbligo di provvedere quando l’omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato (tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2002 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7316 del 2020).
Il Collegio stigmatizza l’argomento opposto: l’inadempimento dell’obbligo di ricognizione non può giustificare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza, altrimenti l’amministrazione eviterebbe di adempiere a un obbligo grazie all’inadempimento di un altro. La ricorrente, del resto, ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla presupposta ricognizione.
Quanto ai termini, l’art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza per l’avvio dell’istruttoria e novanta giorni per la verifica dei requisiti: centocinquanta giorni complessivi. Applicando il termine residuale di trenta giorni alla fase non disciplinata, si giunge a centottanta. Assunto come dies a quo il 31 agosto 2023, il termine è ormai scaduto.
Il ricorso è quindi accolto. Alla Regione è assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza; decorso inutilmente, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a un qualificato funzionario della Prefettura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500, oltre accessori.
Nota della Redazione
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