Obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento RSA senza ricognizione del fabbisogno (TAR Puglia n. 1258 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, anche quando la domanda sia manifestamente infondata, irricevibile o improcedibile. L’obbligo di provvedere sussiste pure quando manchi l’atto di ricognizione del fabbisogno programmato, allorché tale ricognizione sia prevista da una delibera regionale che ne fa obbligo a un dirigente: la Regione si è autovincolata alla sua adozione. L’omissione dell’atto generale di programmazione non può giustificare l’inerzia sull’istanza del privato, perché l’amministrazione non può sottrarsi a un obbligo giovandosi dell’inadempimento di un altro. Il privato titolare di una posizione qualificata può azionare in giudizio, ex art. 31, comma 3, c.p.a., l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale.
Il Fatto
Con la D.G.R. n. 880/2023, pubblicata sul BURP del 29 giugno 2023, la Regione Puglia ha disciplinato gli accreditamenti a valere sul fabbisogno residuo, individuando i soggetti ammessi a presentare istanza nel bimestre 1° luglio – 31 agosto 2023, tra cui le RSA private già in esercizio e quelle qualificate o in corso di qualificazione come RSA di mantenimento.
La ricorrente, titolare di una RSA autorizzata all’esercizio, presentava istanza di accreditamento nell’agosto 2023. Trascorsi molti mesi senza alcun riscontro, proponeva ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, chiedendo in via subordinata la ricognizione del fabbisogno e la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. Costituitasi la Regione, in camera di consiglio questa chiedeva un rinvio, deducendo l’avvio dell’istruttoria; la ricorrente si opponeva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. La nota dirigenziale del 2 dicembre 2024 comunica l’avvio dell’istruttoria ma non indica alcun termine di conclusione del procedimento. Non vi sono dunque ragioni per concedere di fatto una dilazione all’adempimento, ed è doveroso assegnare sin d’ora una scadenza certa all’amministrazione.
Nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato. Il procedimento di accreditamento è a iniziativa di parte, tanto nella normativa nazionale (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) quanto in quella regionale (art. 24 L.R. n. 9/2017) e nella sua attuazione ad opera della delibera di Giunta. Ne deriva l’obbligo di provvedere in capo alla Regione.
Tale obbligo permane anche in assenza dell’atto di ricognizione del fabbisogno disponibile, che la stessa D.G.R. n. 880/2023 demanda a una determina dirigenziale: la Regione si è autovincolata alla sua adozione. Anche qualificando la ricognizione come atto amministrativo generale a iniziativa officiosa, la giurisprudenza ammette l’accertamento dell’obbligo di provvedere quando l’omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato o la valutazione della sua istanza, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., 9 gennaio 2002 n. 1 e Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2020 n. 7316.
Il Collegio esclude che l’inadempimento sull’atto ricognitivo possa giustificare l’inerzia sull’istanza, con l’irragionevole effetto di consentire all’amministrazione di sottrarsi a un obbligo grazie al mancato adempimento di un altro. Quanto ai termini, l’art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni per l’avvio dell’istruttoria e novanta per la verifica dei requisiti: centocinquanta giorni complessivi, che diventano centottanta applicando il termine residuale di trenta giorni alla fase non disciplinata. Calcolando il dies a quo dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, il termine è ormai scaduto.
Il ricorso è quindi accolto. Alla Regione è assegnato un termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, decorso il quale è incaricato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500, oltre accessori.
Nota della Redazione
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