Il diniego di subentro non sussiste se il nulla osta è revocato per carenza ab origine dei requisiti (TAR Lazio n. 906/2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, conseguente al disconoscimento della domanda da parte del datore di lavoro richiedente, costituisce atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o revoca sanzionatoria, espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti che devono sussistere ab origine. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 presuppone che un rapporto di lavoro si sia correttamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore, non anche l’ipotesi in cui, sebbene per motivi estranei alla sua volontà, non sia mai stato concluso alcun contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nella richiesta di nulla osta. Le sopravvenienze lavorative maturate al di fuori del procedimento legale di ingresso, non essendo “incardinate” tramite la modifica del contratto di soggiorno e del Mod. 209, non possono legittimare la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato nel 2024 su istanza di una società, e il diniego implicito di valutare il subentro di un nuovo datore di lavoro o soluzioni conservative come il permesso per attesa occupazione. La revoca era stata disposta dopo che il datore di lavoro aveva disconosciuto la domanda di ingresso con dichiarazione resa in sede istruttoria, senza che il rapporto di lavoro si fosse mai perfezionato. Il lavoratore deduceva violazione del contraddittorio, difetto di motivazione e omessa valutazione della sua buona fede e dell’effettivo inserimento lavorativo successivo, essendo stabilmente impiegato presso un diverso datore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto il primo motivo, ritenendo che il preavviso di revoca e la revoca fossero stati correttamente notificati all’indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda, senza che questi avesse comunicato il mutamento del proprio recapito. La censura basata sulla violazione degli artt. 7 e 10-bis, legge n. 241/1990 è stata quindi giudicata infondata.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il quadro normativo dell’art. 22, d.lgs. n. 286/1998, scandito dalla richiesta nominativa del datore di lavoro, dal rilascio del nulla osta, dal visto di ingresso e, infine, dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso. La revoca impugnata è stata qualificata come atto di decadenza o revoca sanzionatoria, fondato sull’accertamento della mancanza originaria del requisito fondamentale rappresentato dalla richiesta del datore di lavoro, nella specie disconosciuta.
La Corte ha escluso rilevanza alla buona fede del lavoratore e all’eventuale estraneità a condotte fraudolente, poiché il nulla osta era stato ottenuto sulla base di una situazione fittiziamente rappresentata, con occupazione delle quote di ingresso senza che l’iter si fosse concluso. Ha inoltre precisato che gli elementi fattuali successivi alla revoca non avrebbero potuto determinare un esito diverso, risultando irrilevanti anche la non imputabilità della causa ostativa e l’eventuale stipula di un contratto con datore diverso, al di fuori del percorso legale.
In relazione al permesso per attesa occupazione, il TAR ha ribadito il principio, richiamando Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2026 n. 2011 e la giurisprudenza ivi citata, secondo cui la possibilità di rilascio di tale titolo è legata esclusivamente all’interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato. Nel caso di specie, non essendosi mai perfezionato il rapporto di lavoro originario, il rilascio del permesso non era doveroso, pena lo svuotamento dell’iter procedimentale e il favoreggiamento di condotte elusive della disciplina sui flussi d’ingresso.
Da ultimo, il Collegio ha escluso la rilevanza delle sopravvenienze lavorative, poiché queste devono essere rappresentate nell’ambito del procedimento con le modalità di legge, ovvero tramite la modifica del contratto di soggiorno e del Mod. 209. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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