Stabilizzazione precari Covid: requisiti autonomi rispetto all’art. 20 d.lgs. 75/2017 (TAR Lazio n. 926 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di stabilizzazione del personale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234, come integrato dall’art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. n. 198/2022, è autonoma rispetto a quella di cui all’art. 20 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. L’inciso “ferma restando l’applicazione dell’articolo 20” non impone l’applicazione congiunta dei requisiti delle due discipline, ma esprime la loro alternatività, attivabile allorché sussistano i rispettivi presupposti. Ne consegue che il periodo di servizio maturato alle dipendenze dell’ente sanitario è computabile ai fini della stabilizzazione anche quando il reclutamento sia avvenuto tramite le procedure emergenziali della Protezione civile. La clausola dell’art. 1, comma 9, OCDPC n. 709/2020, che esclude il computo di quel periodo ai fini dell’art. 20 citato, non estende la propria efficacia alla diversa fattispecie della stabilizzazione Covid.

Il Fatto

I ricorrenti, inquadrati nel comparto amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, avevano presentato manifestazione di interesse per la procedura di stabilizzazione indetta con avviso del 8.06.2023. L’amministrazione li ha esclusi rilevando che il rapporto dichiarato non era riconducibile a quello di dipendente a tempo determinato o con contratto flessibile, essendo il personale stato reclutato tramite avviso della Protezione civile. Il servizio prestato, secondo l’azienda, non era quindi computabile.

I ricorrenti hanno impugnato la delibera di modifica degli allegati alla procedura, la delibera istitutiva della selezione riservata, la nota di esclusione e l’OCDPC n. 709 del 24.10.2020, lamentando la violazione del favor partecipationis e dei principi di parità di trattamento e buon andamento. Nelle more, la domanda cautelare era stata accolta con ordinanza confermata in appello, con ammissione con riserva alle prove selettive.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla constatazione del dato fattuale risultante dagli atti: i ricorrenti, pur avendo partecipato all’avviso della Protezione civile, sono stati assunti direttamente dall’azienda sanitaria mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, maturando un periodo di servizio ampiamente superiore ai diciotto mesi richiesti dalla procedura.

Su questa base il Collegio esclude che alla fattispecie possa applicarsi l’art. 20 d.lgs. n. 75/2017. La clausola legislativa che fa salva l’applicazione di tale disposizione non può essere letta come indice di applicazione cumulativa dei requisiti prescritti dalla legge n. 234/2021 e di quelli della disciplina generale, bensì come espressione della applicabilità alternativa delle due procedure, allorché sussistano i rispettivi presupposti.

Da ciò deriva l’irrilevanza della clausola dell’art. 1, comma 9, OCDPC n. 709/2020, che preclude il computo del periodo di servizio emergenziale ai soli fini dell’art. 20 citato: essa non estende la propria portata alla diversa fattispecie della stabilizzazione Covid. L’art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. n. 198/2022 ha del resto esteso il campo applicativo della norma anche al personale amministrativo reclutato con contratti di lavoro flessibile.

La verifica del possesso dei requisiti di servizio prescritti dalla norma speciale assorbe ogni ulteriore censura. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’azienda sanitaria e sono liquidate in duemila euro oltre accessori, mentre sono compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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