Accreditamento sanitario: illegittima la nota regionale priva di motivazione sul fabbisogno (TAR Abruzzo n. 420 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, la valutazione del fabbisogno costituisce presupposto indefettibile del procedimento, sicché in sua assenza non è consentito esaminare le istanze presentate e l’accreditamento non può essere rilasciato. La Regione è tenuta a concludere il procedimento avviato su istanza dell’operatore privato, verificandone la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione, ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992. È illegittima, per difetto di motivazione, la nota regionale che si limiti a richiamare i principi generali della materia senza indicare il numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno e quelli eventualmente assegnati alla rete pubblica. La domanda di declaratoria dell’obbligo di pubblicare il bando resta invece rimessa alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione in ordine alla necessità di una nuova ricognizione del fabbisogno.

Il Fatto

Una casa di cura privata presentava alla Regione Abruzzo, nel 2018 e poi nell’aprile 2019, istanza di accreditamento per posti letto ospedalieri per acuti. L’Amministrazione riscontrava la seconda istanza con una nota che ne dichiarava l’improcedibilità, richiamando la disciplina regionale e il documento tecnico sulla rete ospedaliera.

La società ricorrente impugnava quella nota davanti al TAR Abruzzo, deducendo la violazione dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007, e chiedeva contestualmente l’accertamento dell’obbligo regionale di predisporre e pubblicare il bando recante i termini per le domande di accreditamento. La Regione si costituiva con memoria di mera forma, senza depositare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’accreditamento sanitario regionale. La valutazione del fabbisogno è presupposto indefettibile del procedimento: senza di essa non è possibile esaminare alcuna istanza e, in caso di carenza, l’accreditamento non può essere rilasciato. L’obbligo regionale di concludere il procedimento discende dall’art. 1, comma 796, lett. u), della legge n. 296/2006, che collega la concedibilità di nuovi accreditamenti alla ricognizione e determinazione del fabbisogno.

Il Tribunale precisa che l’aspirante all’accreditamento non deve preventivamente intimare la ricognizione del fabbisogno e la pubblicazione del bando: può presentare direttamente l’istanza, restando a carico della Regione l’adozione degli atti necessari. Richiama sul punto Cons. Stato n. 1043/2021, secondo cui la periodicità della valutazione impedisce il consolidarsi di rendite di posizione in capo agli operatori già accreditati, e TAR L’Aquila n. 429/2022, che qualifica l’inerzia sulle istanze come violazione di un preciso obbligo di legge.

Nel caso concreto l’Amministrazione, pur avendo correttamente enucleato i principi generali e il rapporto tra programmazione e accreditamento, omette di indicare il numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno e quelli astrattamente disponibili ma assegnati alla rete pubblica. La motivazione, priva di numeri e riferimenti specifici, risulta tautologica: il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato.

Il ricorso è invece respinto quanto alla domanda di declaratoria dell’obbligo di pubblicare il bando, poiché residuano margini di discrezionalità tecnica in ordine alla necessità di una nuova ricognizione e determinazione del fabbisogno. L’accoglimento solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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