Revoca della dichiarazione di pubblico interesse project financing esclude indennizzo (TAR Abruzzo n. 421 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanza di progetto propositiva, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata dal promotore privato non gli attribuisce alcun diritto all’espletamento della gara per l’affidamento della concessione, ma una mera aspettativa, condizionata dalla valutazione di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine all’opportunità di contrattare. Trascorso un ampio lasso di tempo dalla dichiarazione di pubblica utilità senza che l’amministrazione abbia indetto la gara, questa può legittimamente revocare la dichiarazione stessa. Al promotore non spetta pertanto alcun risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, né l’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, non risultando in capo all’interessato una posizione giuridica definitiva. La fase precontrattuale, nella quale possono emergere reciproche scorrettezze, si apre solo dopo l’espletamento della gara.

Il Fatto

La società ricorrente presentava nel 2016 una proposta di project financing per l’ampliamento e la riqualificazione dei cimiteri comunali. L’ente acquisiva i pareri sanitario, paesaggistico e della Soprintendenza, dichiarava la pubblica utilità della proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 e affidava alla stazione unica appaltante l’indizione della gara.

La stazione appaltante restava inerte nonostante i solleciti e richiedeva un’integrazione dello studio di fattibilità, poi trasmessa dal promotore. Constatata la perdurante inerzia, il Comune avviava il procedimento di revisione dell’iniziativa e, all’esito, adottava la deliberazione consiliare n. 20 del 30.03.2019, impugnata dalla società con richiesta di annullamento e, in subordine, di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il collegio supera le eccezioni processuali dell’amministrazione in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. I primi tre motivi, scrutinati congiuntamente, lamentano la violazione del legittimo affidamento e la carenza di motivazione, sostenendo che la revoca sarebbe fondata sull’inesistenza di una posizione economicamente apprezzabile del promotore.

Il Tribunale ritiene le censure infondate. Il tempo trascorso, oltre due anni senza alcun impulso alla pubblicazione del bando e in assenza di riscontro della stazione appaltante, ha reso necessario l’intervento del Comune, costretto a rimodulare l’intervento con la realizzazione diretta di nuovi loculi. Le ragioni della deliberazione rispondono a esigenze specifiche, legate anche a rischi di emergenza sanitaria, e non presentano alcun difetto di motivazione.

Sul punto decisivo il collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di pubblico interesse non configura un diritto all’espletamento della gara, ma una mera aspettativa (Cons. Stato, sez. V, n. 2719/2016; Cons. Stato, sez. V, n. 820/2019; TAR Lazio, sez. IV, n. 16995/2023). La posizione del promotore assume consistenza giuridica solo con l’indizione della gara, dando luogo al diritto di prelazione e ai correlati diritti patrimoniali. Al di fuori di tale evenienza, la revoca non integra alcuna forma risarcitoria né indennitaria.

Il collegio esclude quindi sia la responsabilità precontrattuale, poiché la fase negoziale si apre solo dopo l’espletamento della gara, sia l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, mancando una posizione giuridica definitiva. Il rimborso delle spese di gara spetta al promotore solo ove la gara si sia conclusa senza aggiudicazione.

Quanto al dedotto vizio partecipativo, la censura è smentita dalla documentazione, che attesta la comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento, l’accesso agli atti e l’incontro con i responsabili comunali. Il quinto motivo è infondato: le scelte sottoposte a giudizio presentano connotati di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per difetto assoluto di motivazione, illogicità o incoerenza dell’apparato motivazionale, profili non riscontrabili. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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