Lotto con grassi a catena lunga: requisito minimo, non esclusivo (TAR Toscana n. 952 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, la descrizione del lotto che richieda sacche per nutrizione parenterale “con” acidi grassi a catena lunga fissa un requisito minimo di composizione, non un requisito esclusivo. La preposizione “con” ha valenza includente e non escludente: essa indica la presenza necessaria di un elemento, ma non preclude la compresenza di ulteriori componenti lipidici, quali grassi a catena media e omega 3. L’interpretazione letterale, sistematica e logica della lex specialis, unitamente al principio del favor partecipationis, impone di ritenere ammissibile l’offerta di una sacca che, a parità degli altri requisiti, contenga anche i grassi aggiuntivi. Non è ravvisabile la permeabilità tra i lotti quando ciascun lotto conservi requisiti distintivi autonomi. L’aggiudicazione al prezzo più basso resta compatibile con l’ammissione di prodotti caratterizzati da varianti compositive, purché la legge di gara individui puntualmente i contenuti del prodotto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura indetta da ESTAR per la fornitura di sacche per la nutrizione parenterale occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Toscana. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di altra società, che aveva offerto un prodotto contenente, insieme agli acidi grassi a catena lunga, anche acidi grassi a catena media e omega 3.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e, in via subordinata, gli atti di indizione della procedura, deducendo che la descrizione del lotto avrebbe richiesto sacche contenenti esclusivamente acidi grassi a catena lunga. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso il verbale con cui la commissione, su istanza di autotutela, aveva confermato l’ammissibilità dell’offerta della controinteressata. Davanti al giudice amministrativo la questione centrale è quindi quella interpretativa della legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame sintattico della descrizione del lotto. La preposizione “con” indica la presenza di un elemento come parte integrante di un oggetto principale, ma la sua valenza è includente e non escludente: affermare “con x” non equivale a dire “soltanto con x”. Il requisito, dunque, va inteso come minimo e non preclusivo della compresenza di ulteriori componenti lipidici.
L’analisi sistematica conferma la conclusione. Il lotto richiamato prevede requisiti ulteriori e distintivi rispetto agli altri lotti (modalità di somministrazione, contenuto calorico non proteico, concentrazione lipidica). L’aggiunta dei grassi a catena media e omega 3, a parità delle altre prescrizioni, non fa perdere specificità al prodotto rispetto a quelli individuati dagli altri lotti. Non si determina, pertanto, alcuna permeabilità tra le diverse partizioni della gara.
Sul piano clinico il Collegio rileva che non emergono controindicazioni generali all’impiego di miscele composite. La ricorrente individua un’unica ipotesi critica, rappresentata dai pazienti allergici ai grassi a catena media e agli omega 3. Tuttavia la richiesta di sacche “con” grassi a catena lunga contraddistingueva più lotti per un numero complessivo elevato di unità, tale da rendere inverosimile che la stazione appaltante intendesse approvvigionarsi di un prodotto destinato a esigenze cliniche sporadiche, soddisfacibili con acquisiti ad hoc.
Il Collegio esclude che la tesi contraria possa trarsi dalla risposta di ESTAR a un quesito preliminare, poiché esso non riguardava il lotto oggetto di causa e si riferiva a lotti privi di specificazione sulla tipologia di acidi grassi. Respinta è anche la censura di incompatibilità con il criterio del prezzo più basso: le sacche per la nutrizione parenterale non costituiscono prodotti ad elevata complessità e le limitate variabili sono puntualmente individuate dalla legge di gara, diversamente dal caso deciso dalla sentenza della Sezione n. 422/2022 richiamata dalla ricorrente.
I motivi aggiunti, che ripropongono le stesse censure avverso il verbale dell’organo tecnico, sono respinti. La commissione ha confermato l’ammissibilità dell’offerta, non la scelta del prodotto, avvenuta mediante applicazione del criterio del prezzo più basso. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vengono quindi respinti, con compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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