Partecipazione ad associazione per narcotraffico: serve prova dell’adesione stabile (Cass. pen. Sez. V n. 30341 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La veste di partecipe a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta solo a chi si renda disponibile, in modo durevole, a fornire o acquistare la sostanza di cui il sodalizio fa traffico. La mera reiterazione della fornitura non è sufficiente: occorre che il rapporto abbia superato la soglia del sinallagma contrattuale e si sia trasformato in adesione al programma criminoso. Il giudice deve motivare, con ragionamento anche controfattuale, che l’interruzione della somministrazione produrrebbe un effetto destabilizzante sull’operatività del sodalizio. Sul piano soggettivo, occorre provare la coscienza e volontà di assicurare un contributo stabile alla permanenza in vita della societas sceleris.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale nei confronti di un indagato, annullandola limitatamente a un’ipotesi associativa diversa e confermandola per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale ha ritenuto acquisiti plurimi elementi indiziari sulla partecipazione dell’indagato a un’associazione dedita al narcotraffico, valorizzando la cessione di 5 kg di cocaina, le risultanze di altre indagini confluite in separati procedimenti e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Ha inoltre respinto l’eccezione di violazione del divieto di bis in idem, ravvisando la diversità del fatto per compagine soggettiva, collocazione temporale e ruolo attribuito all’indagato.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del divieto di bis in idem, l’insussistenza di gravi indizi, l’illogicità della motivazione e la mancata valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama un consolidato orientamento: la veste di partecipe può essere riconosciuta a chi si rende disponibile a fornire o acquistare la sostanza in modo da instaurare un rapporto durevole, ancorché non esclusivo (Sez. VI n. 566 del 2015). Non è di ostacolo alla costituzione del vincolo la diversità degli scopi personali o dell’utile perseguito dai singoli (Sez. II n. 51714 del 2023).

Il passaggio centrale è la distinzione tra stabile vincolo associativo e semplice rapporto di scambio, pur reiterato. Per configurare l’adesione, la volontà delle parti deve superare la soglia del rapporto sinallagmatico e trasformarsi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso. Tale circostanza va desunta dalle modalità dell’approvvigionamento, dal contenuto economico delle transazioni o dalla rilevanza obiettiva dell’acquirente per il sodalizio. La mera reiterazione della fornitura non basta: occorre che essa, per stabilità e continuità, assuma i connotati di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe un prevedibile effetto destabilizzante, con ragionamento controfattuale di cui il giudice deve dare conto.

Sul piano soggettivo, la Corte ribadisce che occorre accertare la coscienza e volontà del singolo di assicurare, con l’approvvigionamento continuativo, un contributo stabile alla realizzazione degli scopi e alla permanenza in vita della societas sceleris.

Nel caso concreto, il Tribunale non ha indicato la ragione per cui il coinvolgimento del ricorrente in un singolo episodio di approvvigionamento possa essere valutato in prospettiva associativa. Manca la reiterazione delle condotte e difetta l’analisi dei rapporti tra le parti e della volontà di partecipare a un programma stabile. Gli elementi richiamati non risultano riferiti in modo univoco all’associazione contestata. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio sul punto, mentre il secondo motivo è rigettato. Le doglianze sulle esigenze cautelari restano assorbite, poiché il giudizio su di esse non può prescindere dall’esito relativo ai gravi indizi per il reato associativo.

Nota della Redazione

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