Acquisizione sanante: obbligo di motivare l’area ulteriore al sedime abusivo (TAR Campania n. 5254 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l’Amministrazione è tenuta a specificare, di volta per volta, nella motivazione del provvedimento acquisitivo l’estensione dell’area ulteriore rispetto a quella concretamente interessata dalla costruzione abusiva. Il legislatore non predetermina l’ulteriore area acquisibile, limitandosi a fissare il limite massimo del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita. La determinazione dell’area ulteriore si giustifica solo in quanto risulti funzionale e strumentale rispetto all’acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime. L’atto con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione non ha natura provvedimentale, ma valore di mero accertamento di fatti, le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un fondo catastalmente individuato, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene. Il provvedimento conseguiva all’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 3 del 15 marzo 2011, emesso per la realizzazione di opere abusive sul fondo.
Davanti al TAR i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, il difetto di istruttoria per assenza del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, ritenendo insufficiente il mero verbale. Con il secondo motivo hanno contestato l’errore di calcolo e la mancata indicazione dei criteri adottati, poiché il Comune ha acquisito l’intera particella di 629 mq a fronte di un abuso asseritamente limitato a 34 mq.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’atto con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione non ha carattere provvedimentale, ma valore di mero accertamento riguardo a fatti le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge. La sua mancata notifica non inficia la legittimità del provvedimento conclusivo, che dichiara un effetto già prodottosi ex lege. L’accertamento ha natura infraprocedimentale e difetta di autonoma lesività, potendo ogni contestazione essere fatta valere contro l’atto finale. Nel caso concreto, peraltro, il provvedimento di accertamento era stato adottato il 16 dicembre 2013, sulla base del verbale del 12 luglio 2011.
Quanto al secondo motivo, il TAR lo ritiene solo parzialmente fondato. Non sussiste l’errore di calcolo prospettato, poiché la censura muove dall’erroneo presupposto che l’abuso riguardi 34 mq: il verbale di sopralluogo conferma che l’abuso concerne 255 mq, mentre i 34 mq attengono a un’estensione successiva del manufatto.
È invece fondata la doglianza sulla mancata esplicitazione dei criteri. Il Comune ha acquisito l’intera particella di 629 mq a fronte di un abuso di 255 mq, sostenendo la sufficienza del limite del decuplo. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (TAR Lazio n. 2663/2020) secondo cui l’Amministrazione deve specificare, volta per volta, l’estensione dell’area ulteriore e le ragioni che ne rendono necessario l’acquisto. Il legislatore non ha predeterminato l’ulteriore area, fissando solo il tetto massimo, con la conseguenza che la determinazione si giustifica solo se funzionale e strumentale all’acquisto del bene abusivo e del sedime.
Nel caso all’esame la motivazione non indica i criteri di quantificazione dell’area ulteriore, acquisita in estensione tripla rispetto al sedime, restando oscure le ragioni di tale ulteriore acquisizione. Il provvedimento va pertanto annullato in parte qua, limitatamente all’acquisizione dell’area ulteriore a quella di sedime, con salvezza degli ulteriori atti. Le spese sono compensate per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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