Verbale di contestazione edilizia non impugnabile in via autonoma (TAR Lombardia n. 1472 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di contestazione di un illecito amministrativo integra atto endoprocedimentale di avvio del procedimento sanzionatorio ed è, per regola generale, non impugnabile in via autonoma. La lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile all’atto che conclude il procedimento, sicché solo in quel momento sorge un interesse attuale e concreto all’impugnazione. L’impugnazione anticipata costituisce eccezione, ammessa per gli atti di natura vincolata idonei a conformare in modo netto la determinazione conclusiva o per gli atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale. Il verbale che si limiti a rendere edotti i destinatari dell’addebito e delle garanzie difensive non è pertanto autonomamente impugnabile.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 19.10.2016 richiesta di autorizzazione alla modifica dell’impianto di distribuzione carburanti e all’aggiunta di nuovo prodotto. Nel corso di un sopralluogo eseguito il 25.09.2018 gli uffici comunali accertavano, in prossimità del nuovo chiosco, la presenza di un manufatto in mattoni, intonacato esternamente, munito di due ampi sportelli metallici.

Da qui l’adozione del verbale di contestazione per violazione dell’art. 72 del regolamento edilizio comunale. La società presentava deduzioni difensive e impugnava il verbale davanti al TAR. L’amministrazione, costituitasi, eccepiva l’inammissibilità dell’atto per difetto di valenza provvedimentale e riferiva di avere archiviato il verbale, riconoscendo che il manufatto poteva rientrare nella nozione di vano tecnico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’autonoma impugnabilità del verbale di contestazione. L’atto officioso di apertura del procedimento sanzionatorio è funzionale a consentire alla parte privata di partecipare e rappresentare le proprie ragioni. Esso non incide, di per sé, sulla sfera giuridica del destinatario.

Richiamando TAR Lombardia, I, 11 luglio 2016, n. 1399, il Tribunale ribadisce che l’atto endoprocedimentale non è impugnabile autonomamente, salvo che assuma carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo, o che comporti un arresto procedimentale. Nel caso concreto tali eccezioni non ricorrono.

Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento generale, richiamato mediante Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2961 e Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476: la regola della non impugnabilità dell’atto endoprocedimentale è di carattere generale, mentre l’impugnazione anticipata è eccezionale. Il Collegio sottolinea inoltre, sulla scorta di TAR Lombardia, II, 26 aprile 2021, n. 1039, che il requisito dell’attualità dell’interesse non sussiste quando il pregiudizio è meramente eventuale.

In materia sanzionatoria il principio è consolidato: il verbale di accertamento non è suscettibile di autonoma impugnazione, perché la situazione soggettiva dell’interessato viene incisa solo quando l’amministrazione, valutate le deduzioni, determina l’entità della sanzione e la infligge con l’ordinanza ingiunzione, come affermato da Cass., sez. lav., 19 dicembre 2018, n. 32886. Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per inesistenza di un provvedimento sanzionatorio idoneo a comprimere la sfera giuridica dei ricorrenti. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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