Capitolato tecnico portuale inapplicabile prima dell’aggiudicazione della concessione (TAR Campania n. 525 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il capitolato tecnico che impone al soggetto affidatario della concessione demaniale l’obbligo a contrarre con le imprese autorizzate ai collegamenti marittimi è applicabile solo dopo l’individuazione del concessionario all’esito della procedura di selezione e dopo il rilascio della concessione. Prima di allora il partecipante alla gara, privo della disponibilità dell’area e di qualsiasi relazione con il bene, non è destinatario di quell’obbligo e non può stipulare i contratti di locazione delle postazioni di biglietteria. L’obbligo di contrarre si ricollega al provvedimento concessorio, non al capitolato in sé, e non è configurabile alcuna efficacia retroattiva delle sue previsioni. Il capitolato tecnico non ha natura regolamentare, ma disciplina rapporti specifici e concreti, essendo privo dei caratteri di generalità e innovatività.
Il Fatto
La ricorrente, società cooperativa autorizzata a svolgere servizi di trasporto marittimo con approdo al Molo Masuccio di Salerno, ha chiesto al gestore dell’area l’assegnazione di una postazione di biglietteria, invocando il capitolato tecnico approvato dall’Autorità di Sistema portuale. L’Autorità aveva attestato l’assenza di ostacoli alla stipula. Il gestore ha opposto un formale rifiuto, rilevando che la procedura di gara non era ancora conclusa con l’aggiudicazione definitiva.
La ricorrente ha impugnato la nota di diniego e il comportamento omissivo, chiedendo l’accertamento dell’obbligo a contrarre. Dopo la conclusione della gara, il rilascio della concessione e la stipula del contratto, la ricorrente ha dichiarato di mantenere interesse alla decisione a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, decidendo il ricorso nel merito in ragione del sopravvenuto interesse risarcitorio. Nel merito il ricorso è infondato.
Dagli atti risulta che l’Autorità di Sistema portuale ha avviato una procedura di selezione per l’affidamento in concessione di un’area destinata a spazi commerciali e a postazioni di biglietteria per le imprese di navigazione. La procedura è stata aggiudicata al gestore, prima e unica classificata, il 18 aprile 2025; il 30 aprile 2025 è stata rilasciata la concessione.
Il punto decisivo è temporale. Al momento dell’istanza della ricorrente e dell’adozione dell’atto impugnato il capitolato tecnico non poteva trovare applicazione. Il punto 2a del capitolato pone l’obbligo a contrarre in capo al soggetto affidatario; il punto 2b fissa la decorrenza dell’affidamento dal rilascio effettivo della concessione. Le condizioni previste presuppongono l’acquisizione della qualità di concessionario e l’assunzione della gestione dello spazio.
Il capitolato, quindi, può disciplinare i rapporti tra concessionario e terzi solo dopo l’individuazione del primo, il rilascio della concessione e l’assunzione della gestione. Non può applicarsi a parti non ancora individuate come destinatarie della disciplina né regolare rapporti non ancora instaurati. Il rapporto tra concessionario e subconcessionari presuppone il rapporto tra ente concedente e concessionario, che all’epoca non intercorreva.
La nota dell’Autorità richiamata dalla ricorrente si limita a precisare che le modalità di utilizzo della struttura sono state regolamentate con il capitolato. La scarsa precisione lessicale di quella nota, e il riferimento vago alla “stagione 2025”, non consentono di attribuirle il significato di immediata applicabilità del capitolato. L’obbligo a contrarre si ricollega al provvedimento concessorio e segue il suo rilascio; nessuna disposizione ne prevede la retroattività.
Il Collegio esclude poi la natura regolamentare del capitolato, che non introduce disciplina normativa ma regola rapporti specifici e concreti, risultando privo di generalità e innovatività. Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri operatori, essa è indimostrata e, in ogni caso, un eventuale assenso rilasciato in violazione della nuova disciplina concessoria non costituirebbe valido termine di paragone.
Infine, le questioni introdotte con le memorie, relative a fasi successive al rilascio della concessione, sono inammissibili perché estranee al ricorso e proposte con atto non notificato. Il ricorso è respinto; spese di lite compensate nei confronti dell’Autorità in ragione della scarsa chiarezza della sua nota.
Nota della Redazione
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