Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 407 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo. La mancata esecuzione della sentenza integra inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale. Le difficoltà organizzative e la carenza di fondi addotte dall’Amministrazione non sono idonee a escludere l’obbligo di puntuale ottemperanza a una decisione giurisdizionale passata in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 240/2024, che gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e divenuta definitiva per mancata impugnazione, è rimasta ineseguita nonostante ulteriori notifiche e solleciti. Il Ministero intimato si è costituito con atto di mera forma e ha poi giustificato l’inadempimento con l’entità del contenzioso seriale e la carenza di fondi, chiedendo la compensazione delle spese o una condanna nel minimo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica della propria competenza. Ai sensi degli artt. 112 e 114 del codice del processo amministrativo, è ammissibile il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato. Tale pronuncia costituisce giudicato idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, la mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. Da ciò discende la legittimità dell’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale.
Il Collegio affronta poi le difese dell’Amministrazione. Le difficoltà organizzative e la carenza di fondi non sono idonee a escludere l’obbligo di puntuale ottemperanza a una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Il resistente non può invocare ragioni di ordine finanziario o organizzativo per sottrarsi all’esecuzione.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente e l’accredito delle somme dovute, per l’importo complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; questi provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo.
Le spese del giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività svolta.
Nota della Redazione
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