Acquisizione al patrimonio comunale subordinata all’accertamento notificato dell’inottemperanza (TAR Sicilia n. 3425 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione acquisitiva prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non si perfeziona per il solo decorso del termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione. L’effetto ablatorio, pur discendendo ope legis dall’inottemperanza, richiede un provvedimento di accertamento dell’inottemperanza stessa, debitamente notificato all’interessato, che costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Il Comune non è esonerato dall’accertare i presupposti applicativi della sanzione, compreso l’elemento soggettivo del destinatario. In difetto di prova dell’accertamento e della sua notifica, non può ritenersi dimostrato che l’ente sia subentrato nella titolarità del bene.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato nel 2015 un immobile in Adrano, edificato abusivamente dall’originaria proprietaria. Nel 2020 la Procura della Repubblica gli ha ingiunto la riduzione in pristino e ha autorizzato la demolizione. Il ricorrente ha quindi presentato una S.C.I.A. di demolizione senza ricostruzione, integrata su richiesta dell’Amministrazione.

Il Comune ha dichiarato inammissibile la segnalazione, sul presupposto che l’area fosse già acquisita al patrimonio comunale per effetto della mancata ottemperanza a una ingiunzione di demolizione del 1996. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo di essere estraneo all’abuso e di essersi attivato immediatamente per il ripristino. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse per l’avvenuta demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: permane l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto che assume l’avvenuta acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale.

Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 e la giurisprudenza amministrativa. La sanzione acquisitiva non può essere comminata nei confronti del proprietario incolpevole, estraneo all’abuso: per le sanzioni privative della proprietà è necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo almeno colposo.

Il Collegio richiama Cons. St., sez. II, n. 714 del 20.01.2023: l’acquisizione “di diritto” rende il provvedimento obbligatorio e vincolato, ma il Comune resta onerato dell’accertamento dei presupposti. Il procedimento repressivo deve seguire una corretta scansione: provvedimento di demolizione con termine di novanta giorni; accertamento dell’inottemperanza tramite verbale; atto di acquisizione al patrimonio, quale titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.

Sul punto è richiamata anche Cons. St., sez. VI, n. 5901 del 17.08.2021: l’effetto ablatorio si verifica ope legis per la scadenza del termine, ma non esclude la necessità di un atto amministrativo, ancorché dichiarativo, che accerti la consistenza immobiliare e costituisca titolo per la trascrizione. Il completo perfezionamento esige il rispetto delle garanzie procedimentali e del contraddittorio.

Nel caso concreto, il Comune non ha versato in atti il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza richiamato nell’atto impugnato, né ha documentato la relativa notifica, necessaria al perfezionamento della fattispecie. In difetto di tale prova non può ritenersi dimostrato il subentro dell’ente nella titolarità del bene. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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