Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2779 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione entro un termine perentorio. L’inerzia serbata dall’amministrazione dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ne giustificano la condanna. Il ricorso è fondato quando la pretesa è documentata e l’amministrazione non contesta l’inadempimento. Alla scadenza del termine assegnato consegue la nomina del commissario ad acta. L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali e decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini fissati, non dalla domanda.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro la sentenza n. 2793/2023 del 22.09.2023, con cui è stato accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione ad attribuirlo per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Il titolo è stato notificato al Ministero il 22.09.2023. Non essendovi stata impugnazione, è maturato il giudicato, attestato dalla cancelleria l’11.07.2024. È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, l’astreinte, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto dell’azione: l’esistenza di un titolo esecutivo formatosi su provvedimento del giudice ordinario e rimasto inadempiuto. La sentenza del Tribunale di Milano è passata in giudicato e la relativa attestazione è stata prodotta. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 è decorso senza che l’amministrazione abbia completato le procedure di esecuzione.

Sul punto il Tribunale rileva che la pretesa è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza n. 2793/2023 entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Collegio disciplina poi la fase successiva all’eventuale inerzia. Decorso inutilmente il termine, provvederà un commissario ad acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie o in un dirigente o funzionario delegato, con il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Quanto all’astreinte, il Tribunale ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità è però fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo liquidato nel dispositivo. Il ricorso è quindi accolto con declaratoria di inottemperanza, nomina del commissario, condanna alla penalità di mora e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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