Termine perentorio per Carta docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 4117 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza a sentenze passate in giudicato, la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. modif. L. n. 30/1997, integrano le condizioni necessarie per la proposizione del ricorso. L’accertamento del diritto al beneficio economico, contenuto in una pronuncia del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non eseguita spontaneamente, legittima il giudice amministrativo ad ordinare l’attivazione della misura richiesta entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della stessa. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 3 luglio 2024, non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente adiva quindi il TAR Lazio con ricorso per l’ottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della Carta, escludendo la richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando in via preliminare la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza. Ha accertato l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. modif. L. n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo. Nel merito, poiché l’inottemperanza non era contestata, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attivare la Carta elettronica entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente dell’importo di € 500,00, oltre accessori di legge, comprensivo delle somme a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, qualora debitamente documentate. Il Collegio ha richiamato, sul punto, il precedente del TAR Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17575 e 17578. La sentenza è stata dichiarata esecutiva da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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