Acquisizione gratuita al patrimonio comunale per abuso edilizio in zona inedificabile (C.G.A.R.S. n. 419 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e vincolato, il cui presupposto è la sola mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. La misura ha natura reale e ripristinatoria, priva di finalità punitive, e si trasmette agli eredi del proprietario autore dell’abuso, che subentrano nella disponibilità giuridica e materiale del bene. Il proprietario incolpevole è destinatario dell’ingiunzione in forza del rapporto materiale con la res e della responsabilità omissiva per la mancata riduzione in pristino. L’acquisizione può essere parametrata al decuplo dell’area di sedime quando l’opera ricade in zona di inedificabilità assoluta, con motivazione adeguata. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, essendo la sanzione ancorata a presupposti oggettivi e non discrezionali.

Il Fatto

Le appellanti chiedono la riforma della sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 140 del 17 gennaio 2022, che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento comunale di accertamento di inottemperanza e acquisizione al patrimonio comunale, adottato previa revoca del precedente atto. L’abuso risaliva a un manufatto realizzato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità.

L’ordinanza di demolizione era stata indirizzata al dante causa delle appellanti, deceduto nelle more, e sospesa in sede cautelare. Le appellanti, eredi nella titolarità del bene, lamentano di essere estranee alla commissione dell’abuso e di non essere mai state destinatarie personali dell’ingiunzione. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo osservando che il provvedimento di acquisizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato, per il quale non sono richiesti apporti partecipativi. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’esercizio del potere repressivo degli abusi costituisce attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le stesse appellanti avevano impugnato in primo grado la comunicazione di inottemperanza, la cui legittimità era già stata scrutinata con pronuncia passata in giudicato. La censura risulta quindi infondata.

Il nucleo centrale riguarda la pretesa estraneità delle appellanti all’abuso e la mancata notifica personale dell’ingiunzione. La Corte ritiene trasmissibile la posizione giuridica relativa al provvedimento di acquisizione, avendo esso natura di ricomposizione dell’ordine urbanistico e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico. L’ingiunzione di demolizione si atteggia come misura reale, efficace contro ogni soggetto che vanti sul bene un diritto reale o personale di godimento, indipendentemente dall’essere stato autore dell’illecito. Il difetto di colpevolezza è quindi irrilevante: il proprietario è investito di situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario e di obblighi di collaborazione attiva.

Sul quinto motivo, relativo all’estensione dell’acquisizione al decuplo, la Corte osserva che l’ordinanza impugnata è stata adottata in esito all’annullamento della precedente ed è integrata da adeguata motivazione, fondata sulla ricaduta dell’opera in zona destinata esclusivamente a opere e impianti di fruizione del mare, priva di densità fondiaria. L’acquisizione dell’area non può quindi limitarsi a quella di sedime, ma va parametrata al limite massimo applicabile.

Il sesto motivo è respinto perché le circostanze dedotte attengono all’atto presupposto, la cui legittimità è stata definitivamente acclarata. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, essendo la sanzione ancorata a presupposti oggettivi e non discrezionali, anche nel quantum, e attivabile solo a fronte del comportamento inerte del proprietario. L’appello è respinto, con conferma della sentenza gravata e nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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