Il consolidamento dell’acquisizione al patrimonio comunale non è scalfito dall’ordinanza di sgombero (C.G.A.R.S. n. 418 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consolidamento del provvedimento con cui il Comune dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area su cui insiste l’opera abusiva preclude ogni censura avverso il medesimo atto nel successivo giudizio. Le doglianze relative all’atto acquisitivo non possono essere reintrodotte in via surrettizia attraverso l’impugnazione dell’ordinanza di sgombero che lo richiama, anche quando questa rechi nel titolo la formula “sgombero e acquisizione al patrimonio comunale”. L’ordinanza di parziale rettifica, ritualmente notificata e completa degli elementi essenziali, sana sul piano della conoscibilità l’eventuale omessa notifica dell’atto richiamato, del quale il destinatario dimostri piena conoscenza. L’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alle previsioni in materia di repressione degli abusi edilizi senza margini di discrezionalità, e la sospensione del procedimento repressivo, non la sua riattivazione, costituisce l’esito illegittimo.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile censito al foglio 1, particella 644, impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza comunale con cui era stato intimato lo sgombero e disposta l’acquisizione al patrimonio comunale, la successiva ordinanza di parziale rettifica, la delibera di Giunta e una serie di atti presupposti.
Il primo Giudice, con la sentenza n. 3664 del 6 dicembre 2021, dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava il ricorso e i motivi aggiunti. La proprietaria proponeva appello, contestando anzitutto l’affermazione di inammissibilità fondata sul decreto di perenzione n. 5000/2013 e riproponendo le censure di natura urbanistico-edilizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale: la perenzione del giudizio proposto nel 2010 avverso l’accertamento di inottemperanza. L’appellante sostiene che quel consolidamento non riverberi effetti sui provvedimenti successivi, tra cui l’ordinanza di sgombero e la rettifica.
La Corte legge il ricorso introduttivo del 2010 e vi rinviene l’oggetto effettivo: l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 21 del 21 agosto 2009, con il quale era stata disposta l’acquisizione dell’intera particella 644, di superficie catastale are 6,21. Da qui il rilievo che il consolidamento dell’acquisizione non è contestabile.
Le censure all’atto acquisitivo, quindi, non trovano ingresso. Il Collegio avverte il rischio di equivoco insito nella intestazione nominale dell’ordinanza n. 52 del 2 marzo 2015, che reca la formula “sgombero e acquisizione al patrimonio comunale”, e chiarisce che essa si limita a replicare quanto già disposto con i precedenti atti, espressamente richiamati nella narrativa, compresa la trascrizione presso l’Agenzia del Territorio.
Quanto alla mancata notifica dell’ordinanza n. 52/2015, il Collegio la ritiene irrilevante: l’ordinanza di parziale rettifica n. 142 del 7 maggio 2015, già di per sé completa degli elementi essenziali e ritualmente notificata, richiama i presupposti dell’atto precedente, del quale l’appellante dimostra piena conoscenza avendo contestato proprio la totale acquisizione della particella.
L’infondatezza di questa censura preclude l’esame del merito delle doglianze urbanistico-edilizie. Il Collegio condivide l’osservazione del primo Giudice: il Comune è tenuto a dare esecuzione alle previsioni di legge, senza spazi discrezionali, e le iniziative sollecitatorie degli organi politici restano su un piano meta-giuridico, risultando contra legem. L’appello è respinto, con conferma della sentenza gravata, e nulla si pronuncia sulle spese in mancanza di costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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