Daspo fuori contesto e partecipazione a manifestazione violenta non sportiva (TAR Campania n. 4025 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, è adottabile anche fuori dal contesto sportivo — il c.d. Daspo fuori contesto — quando, sulla base di una denuncia o condanna per uno dei reati richiamati dalla norma, l’autorità di pubblica sicurezza esprima un giudizio di pericolosità per l’ordinato svolgimento delle manifestazioni sportive. Il termine di cinque anni indicato dall’art. 6, comma 1, lett. c) costituisce il limite temporale entro cui l’adozione del provvedimento deve collocarsi, con la conseguenza che l’emissione a distanza di due anni dai fatti non integra di per sé illegittimità. La misura è legittima quando poggia su un compendio istruttorio coerente e non contraddittorio, che può essere corroborato dagli accertamenti incidentali del giudice penale, e la sua durata resta nei limiti edittali fissati dalla legge per le ipotesi di recidiva.

Il Fatto

Il ricorrente, frequentatore abituale dello stadio cittadino e appartenente a gruppi di tifoseria organizzata, impugna il provvedimento Daspo emesso dal Questore con il quale gli è stato vietato, per sette anni, l’accesso agli impianti dove si disputano incontri di calcio e ai luoghi a essi interessati, con contestuale obbligo di comparizione personale presso il commissariato.

Il provvedimento si fonda sulla denuncia in stato di libertà del ricorrente nell’ambito di un procedimento penale iscritto nel 2020 per una pluralità di reati, tra cui istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio, danneggiamento seguito da incendio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a una manifestazione di protesta del 23 ottobre 2020 contro le misure di contenimento della pandemia, degenerata in disordini nei pressi della sede della Giunta regionale. Il ricorrente era già stato destinatario, nel 2011, di un analogo provvedimento della durata di due anni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il Collegio qualifica anzitutto il provvedimento come Daspo fuori contesto, adottato cioè indipendentemente dalla commissione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché la denuncia o la condanna per uno dei reati richiamati dalla norma sorregga un giudizio di pericolosità per l’ordinario svolgimento delle manifestazioni medesime. A sostegno richiama Cons. Stato, sez. III, n. 6719 del 2025 e Cass. pen., sez. III, n. 2278 del 2021.

La prima censura, relativa alla pretesa tardiva adozione del provvedimento, è respinta con argomento letterale: l’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401 del 1989 consente l’adozione nei confronti di chi risulti denunciato o condannato nel corso dei cinque anni precedenti, sicché il provvedimento emesso due anni dopo i fatti è pienamente legittimo perché contenuto in tale limite temporale.

Quanto alla carenza dei presupposti, la Corte valorizza il compendio istruttorio costituito dai rapporti delle forze dell’ordine e dalla documentazione acquisita in fase procedimentale, che restituisce un quadro indiziario coerente e non contraddittorio sulla partecipazione attiva del ricorrente ai disordini. Assume specifico rilievo l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari resa in sede di convalida dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 401 del 1989: pur collocandosi in un distinto ambito procedimentale, essa contiene un accertamento incidentale di fatto che conforta la ricostruzione amministrativa. In quella sede la condotta è stata ricondotta alla previsione dell’art. 6, comma 1, lett. c), con qualificazione dei fatti come estremamente violenti e sintomatici di una personalità trasgressiva.

Il giudizio del Gip, non vincolante ma elemento di conforto, esclude quindi il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione del provvedimento questorile, sorretto da elementi concreti e attuali sulla pericolosità del soggetto.

Anche la doglianza sulla durata della misura è respinta. I sette anni sono ritenuti congrui e proporzionati alla gravità dei fatti, alla personalità del ricorrente e alle modalità della condotta, e si collocano all’interno del limite edittale previsto dalla normativa di settore, da cinque a dieci anni, per le ipotesi connotate da recidiva. Nessun eccesso di potere per sproporzione è pertanto configurabile, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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