Acquisizione al patrimonio comunale e obbligo di motivazione della sanzione pecuniaria (TAR Piemonte n. 1420 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e privo di contenuto discrezionale, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni. Ne deriva che l’adozione del provvedimento acquisitivo non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né la previa notificazione al privato del verbale di accertamento dell’inottemperanza, che è atto meramente endoprocedimentale. Non viola il principio di proporzionalità l’acquisizione estesa all’intera area quando l’ordinanza di demolizione ne abbia predeterminato oggetto e perimetrazione. È invece illegittima, per difetto di motivazione, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, ove l’importo, superiore al minimo edittale e non imposto dalla massima misura, non sia sorretto da alcuna indicazione delle ragioni della quantificazione secondo criteri di congruità e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di plurimi provvedimenti repressivi edilizi relativi a un compendio immobiliare, ha impugnato davanti al TAR Piemonte due atti del Comune: l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, con contestuale acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, e il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa di € 4.000,00 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

L’ordinanza di demolizione era già stata gravata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comune, preso atto della pendenza di quel ricorso e della mancata sospensione del procedimento, ha notificato l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione, quindi ha comminato la sanzione senza motivarne la quantificazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio prende atto della rinuncia, dichiarata all’udienza, alle censure di illegittimità derivata dall’ordinanza di demolizione, con integrale abbandono dei motivi quarto e quinto. Il thema decidendum si concentra così sulle censure autonome.

La prima censura, fondata sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento accertativo, è respinta. Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui l’acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e vincolato, subordinato solo all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni, con la conseguenza che non è necessaria alcuna comunicazione di avvio (Cons. Stato sez. VI n. 9470 del 2022; Cons. Stato sez. II n. 2329 del 2024). L’atto acquisitivo ha natura meramente dichiarativa e non richiede apporto partecipativo del privato.

Nel caso concreto l’area non poteva dirsi incerta: l’ordinanza aveva individuato il “cambio d’uso del suolo” con spandimento di materiale inerte sulla totalità dei lotti, avvertendo che i beni e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto. La pretesa indeterminatezza dell’oggetto è quindi esclusa.

Anche la seconda censura è respinta. La notificazione al privato del verbale di accertamento dell’inottemperanza non è adempimento necessario ai fini dell’efficacia della fattispecie acquisitiva, i cui effetti si producono automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge (TAR Sicilia n. 590 del 2023). Il verbale è atto meramente endoprocedimentale (TAR Campania n. 110 del 2022), produttivo di effetti solo attraverso il provvedimento finale.

La terza censura cade di conseguenza: essendo l’acquisizione predeterminata nell’oggetto e pedissequamente conforme alla perimetrazione dell’ordinanza, non è violato il principio di proporzionalità e non rileva la dedotta carenza di rappresentazione planimetrica dei vani, insistendo essi su un’area destinata all’integrale apprensione.

È invece fondata l’ultima censura. La giurisprudenza (Cons. Stato sez. II n. 6985 del 2025) esige che la sanzione pecuniaria sia irrogata nella misura massima solo nelle aree vincolate, dovendosi altrimenti motivare la quantificazione secondo congruità e proporzionalità. Nel caso di specie tale dovere motivazionale è rimasto inadempiuto, con conseguente illegittimità della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è in parte accolto e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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