L’ottemperanza è improcedibile se l’amministrazione ha già eseguito il giudicato prima della notifica del ricorso (TAR Veneto n. 1717 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda volta a ottenere l’esecuzione del giudicato deve essere respinta qualora l’amministrazione dimostri di avere già provveduto all’integrale adempimento della pronuncia, comunicando l’avvenuta esecuzione al difensore della parte interessata prima della notifica del ricorso. La mancata contestazione da parte del ricorrente, che nulla deduce successivamente alla ricezione della comunicazione, determina l’applicazione del principio di non contestazione e legittima il rigetto della domanda, con conseguente declaratoria di carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione del tempo trascorso tra la notifica della sentenza e la sua effettiva esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente assunta a tempo determinato, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Veneto per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni di servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna al pagamento di complessivi € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione soccombente ed era passata in giudicato, ma la ricorrente ne lamentava la mancata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il Ministero aveva documentato di avere attivato la carta elettronica in favore della ricorrente in data 24.12.2025 e di avere informato il difensore della stessa con PEC del 3.3.2026, quindi in epoca antecedente alla notifica del ricorso in ottemperanza, avvenuta il 22.3.2026.
Il TAR ha evidenziato che la ricorrente, successivamente alla ricezione della comunicazione dell’avvenuto adempimento, non aveva dedotto alcunché e non era nemmeno comparsa all’udienza di discussione. Tale comportamento processuale, valutato alla luce del principio di non contestazione, ha indotto il Collegio a ritenere che la sentenza fosse stata effettivamente eseguita anteriormente alla proposizione del ricorso.
Ne consegue che la domanda di ottemperanza, essendo volta a ottenere l’esecuzione di un provvedimento già adempiuto, deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse. In ragione delle peculiarità della fattispecie e del tempo trascorso tra la notifica della sentenza e la sua esecuzione, il Collegio ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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