Picchettaggio sindacale non violento: illegittimo il diniego di cittadinanza (Cons. Stato n. 6828 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di cittadinanza fondato sul mero dato formale dell’iscrizione nel registro degli indagati per picchettaggio sindacale non violento è illegittimo per eccesso di potere. L’attività di picchettaggio rientra nel legittimo esercizio del diritto di sciopero di cui all’art. 40 Cost., purché non si sostanzi in condotte violente o minacciose. L’Amministrazione deve verificare l’effettivo disvalore della condotta e non può desumere la non adeguata integrazione del richiedente dalla sola pendenza di procedimenti penali in fase di indagini preliminari. Grava sull’Autorità procedente uno specifico onere motivazionale sulle concrete modalità aggressive della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’Interno rigettava la domanda con provvedimento motivato in relazione a due notizie di reato per violenza privata ex art. 610 cod. pen., riferite a condotte di picchettaggio realizzate nel corso di mobilitazioni sindacali.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 13671/2025, respingeva il gravame proposto contro il diniego. La Sezione, in sede cautelare, accoglieva l’istanza valorizzando la riconducibilità delle denunzie all’esercizio di attività sindacale e, in appello cautelare, sollecitava il giudice di prime cure ad approfondire la questione nel merito. La causa giunge così alla decisione definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta che la condotta contestata si è sostanziata in attività di picchettaggio riconducibile all’esercizio di attività sindacale costituzionalmente garantita, non connotata da violenza, come comprovato dalle dichiarazioni degli autotrasportatori vittime dei blocchi e dagli atti conclusivi delle indagini. Le condotte, pur ostruzionistiche e di aspra contrapposizione, non sono state violente.

Il TAR e il Ministero hanno fondato il diniego sul mero dato formale dell’iscrizione nel registro degli indagati, in assenza di un reale accertamento dell’effettivo disvalore della condotta. I procedimenti penali erano peraltro in fase di indagini preliminari e relativi a una fattispecie contestata in relazione a un’attività non violenta e posta in essere unitamente a un gran numero di altre persone.

La Sezione richiama la propria sentenza n. 3108/2022, resa in materia di poteri di prevenzione del Questore ex d. lgs. n. 159 del 2011, ove si è precisato che il picchettaggio non può ritenersi attività in sé vietata o pericolosa, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di sciopero, purché non avvenga con modalità violente o minacciose tali da condizionare la libertà dei lavoratori non scioperanti o da mettere a repentaglio la pubblica sicurezza. Da tale premessa deriva uno specifico onere motivazionale in capo all’Autorità procedente circa le precise modalità aggressive della condotta.

Nella fattispecie il diniego si fonda su un dato meramente formale, senza alcuna prova di refrattarietà dell’istante ad accettare le comuni regole di convivenza civile o di inclinazione a violare la legge. In assenza di valutazione dell’effettivo disvalore della condotta ritenuta ostativa, il diniego finisce per fondarsi sull’assunto che un’attività sindacale sia in sé espressiva di una non adeguata integrazione. Sono pertanto condivisibili le censure di eccesso di potere per inadeguatezza del procedimento istruttorio e irragionevolezza della scelta. In senso conforme si è espressa la Sezione con la sentenza n. 3062 del 10 aprile 2025, in relazione a fattispecie sovrapponibile.

L’appello è accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è scrutinato favorevolmente, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Il Collegio precisa che, ove gli esiti del procedimento penale dovessero condurre ad accertamenti più pregnanti, l’Amministrazione potrà tenerne conto in sede di riedizione del potere o di autotutela rispetto al titolo rilasciato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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